Carne bovina, olio e cereali: vendite congiunte trasparenti

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La Commissione Ue ha approvato i nuovi orientamenti antitrust che stabiliscono le condizioni da rispettare nell’aggregazione dell’offerta

Le vendite congiunte tra produttori di olio, carne bovina e cereali, in modo da aumentare il potere contrattuale nei confronti degli acquirenti, potranno avvenire in maniera più trasparente e senza incorrere nelle sanzioni antitrust.

La Commissione Ue ha infatti approvato i nuovi orientamenti che spiegano come, alcune deroghe specifiche alle norme antitrust dell’Ue, previste per il settore agricolo, si applicano alla vendita di alcuni prodotti agricoli. I nuovi orientamenti stabiliscono le condizioni da rispettare nell’aggregazione dell’offerta:

-   le organizzazioni devono garantire agli agricoltori significativi guadagni in termini di efficienza fornendo attività di sostegno diverse dalla vendita (come ad es., stoccaggio, trasporto e distribuzione);

-   i volumi di prodotti commercializzati da una determinata organizzazione non devono superare determinate soglie che sono il 20% del mercato rilevante dell’olio di oliva e il 15% del mercato nazionale delle carni bovine e dei seminativi.

I nuovi orientamenti aiuteranno sia gli agricoltori a conformarsi a tali requisiti sia le autorità garanti della concorrenza e le autorità giudiziarie degli Stati membri ad applicare le nuove regole. In particolare, essi:

-   forniscono una definizione/indicazione chiara del tipo di attività che consentono di generare i guadagni significativi in termini di efficienza richiesti per beneficiare della deroga e riportano esempi specifici di situazioni in cui tali attività possono generare tali significativi guadagni;

-   contengono indicazioni su come calcolare i volumi commercializzati dalle organizzazioni degli agricoltori e su come verificare che tali volumi non superino le soglie, tenendo conto in particolare delle variazioni naturali nel tempo;

-   spiegano come tener conto di eventuali circostanze eccezionali, ad es. catastrofi naturali, per calcolare i volumi commercializzati dalle organizzazioni di agricoltori;

-   indicano le situazioni in cui le autorità nazionali garanti della concorrenza e la Commissione possono applicare le clausole di salvaguardia previste dal regolamento ocm. In circostanze eccezionali, se esiste un rischio di ricaduta negativa sul mercato, la clausola di salvaguardia permette alle autorità garanti della concorrenza di decidere che le vendite comuni di un’organizzazione di agricoltori vadano riesaminate o non debbano avere luogo.

«Lo scopo è consolidare la posizione collettiva degli agricoltori all’interno della catena dell’approvvigionamento alimentare grazie all’adozione di regole chiare e ragionevoli – ha spiegato il commissario all’agricoltura Phil Hogan –. Le nuove regoleaiuteranno gli agricoltori ad ammortizzare gli effetti dell’aumento della concentrazione nei settori della trasformazione e della rivendita al dettaglio; per questo rappresentano un passo importante che permetterà di operare sui mercati agricoli in condizioni di concorrenza sostenibili e di utilizzare tutti gli strumenti che offre la Pac».


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Carne bovina, olio e cereali: vendite congiunte trasparenti - Ultima modifica: 2015-12-30T15:06:31+01:00 da Sandra Osti

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