Dal 2019 scatta l’obbligo della fattura elettronica

gasolio agricolo
Ma già dal 1° luglio di quest'anno diventa obbligatoria per l’acquisto di carburanti da autotrazione.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Non si tratta quindi di scansionare un prodotto cartaceo, ma di produrre, con un apposito programma, un file digitale chiamato Xml: questo file contiene tutte le informazioni e i dati della fattura verificabili ai fini dei controlli previsti dalla legge.

Come ben noto, dal 31 marzo 2015, l’emissione della fattura elettronica è obbligatoria per le imprese quando effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi verso la Pubblica amministrazione. L’obbligo riguarda anche i produttori agricoli: si pensi, ad es., ai comuni, per i quali gli agricoltori manutengono parchi e giardini, forniscono il servizio di pulizia dei fossi e di spalatura neve. La fattura elettronica deve essere emessa anche nei confronti del Gse da parte degli agricoltori che cedono l’energia elettrica prodotta in azienda.

Orbene, l’ultima legge di Bilancio (n. 205/2017, art. 1, commi 909 e ss,), ha stabilito che:

a) dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria anche per le cessioni di bene e prestazioni di servizi verso i privati, siano questi titolari di partita Iva o semplici consumatori finali;

b) è anticipata al 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante e lubrificanti alle imprese. Significa che, come ha stabilito la legge (c. 920), a partire dal 1° luglio di quest’anno gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’Iva devono essere documentati con la fattura elettronica, con esclusione (c. 921) dei rifornimenti effettuati a privati consumatori. Inoltre, il titolare di p. Iva che acquista il carburante dovrà pagare con “moneta elettronica” (esclusi, quindi, i pagamenti in contanti) sia per poter dedurre il costo in sede di denuncia dei redditi (c. 922), sia per poter detrarre l’Iva (c. 923).

A quest’ultimo proposito, è dello scorso 4 aprile il comunicato dell’agenzia delle Entrate che annuncia il provvedimento che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio: sono validi tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Dal 1° luglio, dunque, tutte le volte che un’impresa, anche agricola, acquista carburante presso un qualsiasi distributore per un mezzo aziendale, deve informare il rivenditore (il benzinaio) che l’acquisto è eseguito nell’esercizio della propria attività. Il rivenditore, entro la giornata dell’acquisto, dovrà emettere la fattura esclusivamente in formato elettronico. In tutti gli altri casi di acquisti di carburante per uso privato, il rivenditore dovrà trasmettere comunque i dati degli acquisti alle Entrate, ma come corrispettivo elettronico.

La procedura da seguire

La fatturazione elettronica tra privati funzionerà secondo lo stesso schema già seguito per la fatturazione tra privati e pubblica amministrazione. Il soggetto che emette la fattura deve apporre la firma elettronica qualificata, necessaria per garantire, oltre alla propria identità, l’integrità delle informazioni. Il certificato di firma qualificata deve essere richiesto dal soggetto interessato a uno certificatori indicati nell’elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it).

Il Sistema di interscambio (Sdi) è l’infrastruttura gestita dalle Entrate che permette la trasmissione delle fatture elettroniche che, quindi, vanno inviate attraverso lo Sdi (Pec; via web; Web service; Protocollo Ftp; Porta di dominio). Per la trasmissione via Pec e l’invio via web non è necessario accreditarsi presso il Sistema di interscambio: è sufficiente possedere una casella di posta elettronica certificata, disporre di una Carta nazionale dei Servizi, o essere registrati ai canali Entratel e Fisconline per l’accesso ai servizi delle Entrate. Il fornitore può emettere e trasmettere la fattura elettronica autonomamente, o servirsi degli intermediari autorizzati: organizzazioni professionali, banche, Poste, commercialisti, imprese del settore Ict, che possono provvedere anche all’archiviazione sostitutiva (entro 15 gg deve essere completato il processo di conservazione sostitutiva con firma digitale e marca temporale).

Dal 2019 scatta l’obbligo della fattura elettronica - Ultima modifica: 2018-05-05T14:31:39+02:00 da K4

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome