Imu, entro il 18 giugno scade il pagamento della prima rata

Esenti i terreni di Cd e Iap iscritti all’Inps e quelli montani da chiunque posseduti. Esclusi dall’imposta anche i fabbricati rurali strumentali

Nuovo appuntamento con l’Imu, la cui prima rata per l’anno 2018, è da versare entro il 18 giugno (la scadenza effettiva sarebbe il 16, che però cade di sabato).

Per quanto riguarda il settore agricolo, va ricordato che sono assoggettati all’imposta solo i terreni agricoli non ricadenti nelle aree montane o di collina o non ubicati nelle isole minori, e che sono posseduti e condotti da soggetti che non possiedono la qualifica né di Cd né di Iap iscritti all’Inps.

Il calcolo di quanto eventualmente dovuto è pari al 50% dell’imposta per l’intero anno (o periodo inferiore, in caso di compravendita in corso d’anno) calcolata applicando le aliquote e le detrazioni riferite al 2017. A dicembre, in occasione del saldo, si effettueranno i conteggi con le aliquote e detrazioni proprie del 2018, e si verserà la differenza.

Terreni di Cd e Iap iscritti all’Inps

I terreni agricoli, anche incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono esenti dall’Imu.

Nel caso in cui un terreno agricolo sia esente da Imu, viene meno il cosiddetto “principio di sostituzione” e, di conseguenza, i relativi redditi dominicali devono essere assoggettati all’Irpef. Quindi, i terreni posseduti e condotti da Cd e Iap iscritti all’Inps saranno assoggettati ai fini Irpef, oltre che al reddito agrario, anche al reddito dominicale, determinati senza alcuna ulteriore rivalutazione oltre a quella che si è dovuta applicare negli anni precedenti.

Il problema coadiuvanti familiari

Con la nota protocollo n. 20535 del 23 maggio 2017, il ministero dell’Economia, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ha risposto ad un quesito sulla applicabilità dell’esenzione Imu anche nei confronti di familiari coadiuvanti del coltivatore diretto i quali risultino proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto-coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare. Le Finanze sottolineano che per poter beneficiare dell’agevolazione occorre che sussistano entrambi i requisiti indicati nella norma:

1) quello oggettivo, e cioè il possesso e la conduzione del terreno agricolo;

2) quello soggettivo, e cioè la qualifica di Cd o di Iap, iscritti nella previdenza agricola.

Di conseguenza: “In capo al familiare coadiuvante del coltivatore diretto, non solo si riscontra il requisito oggettivo, dal momento che il coadiuvante stesso risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare, ma anche il requisito soggettivo, in quanto il coadiuvante del titolare dell’impresa agricola, che esercita direttamente l’attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall’art. 11 della legge n. 9 del 1963”.

Da ricordare, tuttavia, sebbene in materia di Ici e non di Imu, l’Ordinanza n. 11979/2017, con cui la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un comune emiliano, ritenendo che il coadiuvante familiare non è un Cd, e quindi le agevolazioni non sono applicabili per mancanza del requisito soggettivo.

Terreni di montagna e collina

Sono esenti dall’Imu, a prescindere dai soggetti che li possiedono e/o li conducono, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/77, secondo i criteri individuati dalla Circolare delle Finanze n. 9 del 14/6/93. Si tratta degli stessi terreni “montani” che erano esenti dall’Ici e che sono stati esenti dall’Imu fino a tutto il 2013. La circolare in questione, escludeva dall’Ici anche i terreni lasciati incolti o sui quali l’attività agricola fosse svolta in modo non imprenditoriale (piccoli appezzamenti o orticelli, coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa), sempre che tali terreni non fossero aree fabbricabili.

Anche per questi terreni viene meno il “principio di sostituzione” e quindi, oltre che al reddito agrario, dovranno essere assoggettati al reddito dominicale.

Aree edificabili ad uso agricolo

Ai fini dell’Imu sono considerate terreni agricoli quelle aree che, pur fabbricabili, sono possedute e condotte da Cd e Iap iscritti all’Inps per l’esercizio delle attività agricole (utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio diretto alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali).

L’equiparazione, di conseguenza, comporta l’esenzione dall’Imu per tali terreni con le stesse regole di un normale terreno agricolo.

L’equiparazione non può invece avere luogo se l’area edificabile, pur utilizzata per attività agricole, è posseduta da un soggetto che non è né Cd né Iap iscritto all’Inps: in tal caso l’area sarà soggetta all’Imu.

L’equiparazione non può avere luogo neppure se l’area è stata concessa in affitto o comodato, neppure se l’affittuario o il comodatario è un Cd o un Iap: il proprietario dovrà quindi versare l’Imu sull’area edificabile.

Altri terreni esenti

Sono inoltre esenti dall’Imu, a prescindere dai soggetti che li possiedono e/o conducono, i terreni agricoli:

a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Fabbricati rurali strumentali

L’Imu non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale indicati all’art. 9, c. 3-bis, del Dl. n. 557/93 (conv. con mod. dalla L. n. 133/94). Tale norma stabilisce che ai fini fiscali hanno carattere di ruralità le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e in particolare destinate a: a) protezione piante; b) conservazione prodotti agricoli; c) custodia macchine agricole, attrezzi e scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) allevamento e ricovero animali; e) agriturismo; f) abitazione dipendenti esercenti attività agricole; g) persone addette all’attività di alpeggio in zona di montana; h) uso ufficio dell’azienda agricola; i) manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione; l) esercizio attività agricola in maso chiuso.

 

 

Imu, entro il 18 giugno scade il pagamento della prima rata - Ultima modifica: 2018-06-11T12:06:38+02:00 da K4

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