Il superbonus 110% è valido anche per le abitazioni rurali

Come si applica il superbonus del 110% sulle ristrutturazioni. Decreti attuativi e circolare delle entrate. I benefici si applicano per riqualificazione energetica e misure antisismiche. Sono esclusi gli interventi sugli immobili strumentali

Un provvedimento veramente complesso quello del cosiddetto “superbonus 110%” varato con il decreto-legge n. 34/2020 (decreto rilancio).

Un provvedimento che vuole fungere da volano per fare ripartire il settore dell'edilizia, ma che contiene molti punti da chiarire anche per gli interventi di ristrutturazione degli edifici rurali.

In questa guida, pubblicata per intero su Terra e Vita magazine, ne indichiamo le linee generali, le fonti alle quali attingere maggiori e più articolate informazioni, avvertendo sin d’ora che l’accesso all’agevolazione, per la generalità dei contribuenti, non può avvenire con un “fai da te”, ma avvalendosi di competenze (non solo fiscali) che possano eseguire senza sbagli tutti i passaggi richiesti, compresa l’asseverazione tecnica della conformità degli interventi e la congruità delle spese sostenute.

Sintesi dell'articolo pubblicato sul numero 28 di Terra e Vita

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Né possiamo nascondere le “incertezze” che ancora avvolgono il provvedimento: ad esempio, il cosiddetto “decreto Requisiti” (il decreto interministeriale attuativo firmato lo scorso 6 agosto dal ministro per lo Sviluppo economico, il cui testo è stato reso disponibile on line immediatamente) non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il che non è propriamente ininfluente, considerando che in base all’art. 12 comma 1, del decreto medesimo, le relative disposizioni si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto.

Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 26 febbraio 2007.

Le due alternative

Il Superbonus 110% si affianca ai bonus già esistenti e precisamente:

  1. interventi di recupero del patrimonio edilizio (’articolo 16-bis del dpr. 917/1986);
  2. interventi antisismici (cosiddetto “sismabonus”, art. 16 del decreto-legge n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013); c) riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto “ecobonus”, art. 14 del decreto-legge n. 63/2013).

La legge ha aumentato fino al 110% la detrazione spettante ai contribuenti che sostengono le spese relative agli interventi previsti dai bonus elencati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di realizzazione degli interventi.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto, può essere fruita in cinque quote annuali di pari importo, e si applica in sede di denuncia dei redditi in diminuzione dell’imposta dovuta. Oppure è possibile ricorrere, previa opzione, a due alternative:

  1. il cosiddetto “sconto in fattura”: il fornitore che ha effettuato gli interventi pratica una sconto totale o parziale sul corrispettivo dovuto e diventa titolare del relativo credito d’imposta (che potrà poi eventualmente cedere ad altri soggetti);
  2. cessione del credito: istituti di credito o altri intermediari finanziari possono “acquistare” il credito d’imposta dal contribuente ed utilizzarlo (anche cedendolo, a loro volta, ad altri soggetti).

In entrambi i casi, il contribuente evita di pagare in tutto o in parte gli interventi agevolati.

Attenti alla capienza

È la stessa Agenzia delle Entrate a sottolinearlo: “La detrazione è riconosciuta… entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi”.

Attenzione, quindi, non è detto che sia “oro tutto ciò che luccica”: se dalla denuncia dei redditi risulta una imposta bassa, questo può limitare di molto la detrazione spettante, tenendo anche presente che se l’ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda, non è possibile recuperare l’incentivo negli anni successivi.

I soggetti che non hanno capienza, in luogo della detrazione diretta possono avvalersi della due alternative “sconto in fattura” o “cessione del credito”.

Anzi, per i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, o che ricadono nella cosiddetta “no tax area”, o per chi applica il regime fiscale forfettario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014), le due alternative alla detrazione diretta costituiscono l’unico modo di accedere al beneficio.

Soggetti e immobili interessati

Per quanto qui ci interessa, gli interventi agevolabili sono solo quelli sostenuti dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte e professione, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti che rientrino un qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

I titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, enti e società) o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

In ogni caso sono esclusi dagli interventi gli immobili con categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), nonché con categoria A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) se non aperti al pubblico.

L’immobile oggetto degli interventi, quindi, deve essere destinato ad uso abitativo: ciascun contribuente può beneficiare dell’agevolazione per gli interventi eseguiti su non più di 2 immobili (sono quindi comprese le seconde case).

Interventi trainanti e trainati

Come precisato dalla circolare 24/E delle Entrate: “…il Superbonus 110% spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) che sono stati effettuati.

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Interventi e limiti di spesa

Per ciascuna tipologia di interventi agevolati sono stati previsti dei limiti di spesa, anche diversificati a seconda che gli interventi riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti oppure edifici con più unità immobiliari.

Le spese massime ammesse sono quelle su cui calcolare il superbonus 110% spettante.

Per ragioni di spazio dobbiamo rimandare alle Guide predisposte dall’Agenzia delle Entrate, limitandoci qui a una estrema sintesi ed elencando i casi più importanti:

  1. interventi di isolamento termico;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  3. interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  4. interventi di riduzione del rischio sismico;
  5. installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a uno degli interventi 1), 2) o 4);
  6. installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Tutti i riferimenti normativi del superbonus 110%

  • Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, artt. 119 e 121
  • Decreto interministeriale 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti, non ancora pubblicato sulla G.U.)
  • Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020
    (Decreto Asseverazioni, non necessita di pubblicazione sulla G.U.)
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 (Modello per l’esercizio delle opzioni relative allo “sconto fornitori” o alla “cessione del credito”)
  • Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 (Primi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate un’area tematica dedicata.

Il superbonus 110% è valido anche per le abitazioni rurali - Ultima modifica: 2020-09-21T08:24:20+02:00 da K4