Credito d’imposta per le mascherine

Raffica di deroghe e di disposizioni per sostenere le imprese per agevolare la ripresa a pieno ritmo della produzione.  Gli ultimi provvedimenti del Governi Conte per gli operatori agricoli fa ampio ricorso alla leva della semplificazione amministrativa. Interventi che converrebbe estendere anche al periodo post covid19

Emergenza Covid 19. Cresce l’impegno dell’Esecutivo Conte nella messa a punto di interventi per fare ripartire le imprese.

Un obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso provvedimenti che riescano ad introdurre proroghe e concrete semplificazioni amministrative (che magari possono essere estese anche la periodo post Covid19).

Vanno in questa direzione i provvedimenti più recenti emanati anche nell’interesse degli imprenditori agricoli:

  • Il D.L. 23 dell’8 aprile 2020;
  • la circolare Inps n.51 dell’8 aprile 2020;
  • la circolare Inps n.52 del 9 aprile 2020.

Credito d’imposta per le mascherine

Il D.L. 23/2020 ha previsto tre provvedimenti di interesse per gli imprenditori agricoli. Il primo riguarda la proroga al 30 aprile 2020 dell’invio delle Certificazioni Uniche 2020, senza aggravio di sanzioni per tardiva trasmissione se le stesse sono inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.

Il secondo provvedimento è racchiuso nell’articolo 30 che prevede la possibilità di beneficiare di un credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori da agenti biologici e garantire la distanza interpersonale.

Il terzo provvedimento è quello previsto dall’articolo 41 con cui si offre la possibilità di beneficiare della cassa integrazione ordinaria e di quella in deroga anche ai lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 ed il 17 marzo 2020.

Ricordiamo che la cassa integrazione ordinaria sono interessati i lavoratori di cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli; mentre per la cassa integrazione in deroga sono interessati i lavoratori agricoli per i quali non trovano applicazione disposizioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro.

Infine sempre all’articolo 41 è stato previsto che per le domande di cassa integrazione in deroga da inviare alle regioni non è necessaria l’imposta di bollo.

Dmag e Uniemens ancora appaiati per le retribuzioni

Le Circolare Inps 51/2020 ha fornito indicazioni riguardanti il differimento dell’obbligo per le aziende agricole di utilizzare il flusso Uniemens delle retribuzioni riferite al mese di gennaio 2020 ed alle retribuzioni del mese di aprile 2020.

Questo significa che l’invio delle dichiarazioni di manodopera agricola occupata nel primo trimestre 2020, può ancora essere effettuata utilizzando il DMAG a partire dal 1° aprile 2020. Invece le aziende agricole che hanno già utilizzato il flusso Uniemens per le retribuzioni riferite al mese di gennaio 2020, potranno continuare ad utilizzare tale modalità anche per i mesi di febbraio e marzo 2020 in alternativa all’invio del DMAG relativo al primo trimestre 2020.

In tal caso l’invio dei flussi Uniemens relativi al 1° trimestre 2020 dovrà avvenire entro il 30 aprile 2020, rispettando la scadenza prevista per il DMAG. L’istituto previdenziale ha chiarito che se una azienda agricola dovesse inviare i flussi retributivi ed occupazionali relativi al primo trimestre 2020 sia attraverso il flusso DMAG che l’Uniemens PosAgRI, per garantire l’univocità dei dati trasmessi, il flusso PosAgri verrà annullato e non verrà considerato per effettuare il calcolo degli importi contributivi dovuti.

Sospensione versamenti contributivi

Attraverso la circolare Inps 52/20 l’Inps ha fornito indicazioni ai datori di lavoro agricolo che assumono manodopera ed ai lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa del Covid-19.

Per quanto attiene la sospensione per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione varia a seconda che si tratti di aziende la cui attività rientra tra quelle indicate all’articolo 61 comma 2 del D.L. 18/2020, oppure tra quelle indicate all’articolo 62 comma 2 dello stesso decreto legge.

Nel primo caso la sospensione riguarda sia la trasmissione dei flussi di denuncia di manodopera occupata nel primo trimestre 2020, sia i versamenti riguardanti la contribuzione del 3° trimestre 2019,  Nel secondo caso la sospensione riguarda solo i versamenti contributivi relativi al 3° trimestre 2019. I codici autorizzativi in entrambi i casi verranno attribuiti automaticamente dalla Direzione generale dell’Inps e potranno essere visualizzati nel Cassetto previdenziale delle aziende agricole interessate, Per tutti la sospensione sarà attuata per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Inps.

Per quanto attiene i lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione varrà solo per i versamenti relativi ai piani di rateizzazione autorizzati dall’Inps.   

Credito d’imposta per le mascherine - Ultima modifica: 2020-04-17T12:55:40+02:00 da Lorenzo Tosi

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