Il contratto di rete è ammesso solo tra soggetti imprenditori

contratto di rete
Quindi non tra professionisti o associazioni. In caso di codatorialità questa deve risultare dal contratto così come l’elenco dei lavoratori messi “a fattore comune”.

Con circolare n. 7/2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha stabilito criteri ispettivi onde valutare a genuinità dei contratti di rete.

Il contratto di rete, si rammenta, è stato disciplinato con il Dl. n. 5/2009 (convertito in L. n. 33/2009).

In particolare, il comma 4 ter, dell’art. 3, del decreto, prevede che “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare uno o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Con il contratto di rete, si tende ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane all’interno della rete al fine di raggiungere livelli migliori di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa.

Secondo la circolare Inl il contratto di rete “può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni)”.

Per quanto riguarda l’oggetto del contratto di rete, si stabilisce “che lo stesso può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di “una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

La circolare, inoltre, ricorda che, in tema di distacco del personale, il portato del comma 4 ter, all’art. 30 del Dlgs. n. 276/2003, secondo cui: “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

Venendo alle prescrizioni e alle istruzioni agli ispettori del lavoro, la circolare in commento prevede:

a) al fine di verificare l’interesse del distaccante (che è in re ipsa nel contratto di rete), la codatorialità e l’efficacia nei confronti di terzi è “l’esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese (cfr. ML circ. n. 35/2013)”.

b) Qualora il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza dovrà risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori che vengono messi “a fattore comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni. La circolare precisa che i lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle imprese partecipanti anche nel caso in cui si tratti di socio di cooperativa.

c) la codatorialità è disciplinata dalle disposizioni in materia di distacco, comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato; secondo le istruzioni dell’Inl, il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell’art. 3, comma 6, del Dlgs. n. 81/2008 opera nell’ambito dei contratti di rete, tanto per il lavoratore distaccato quanto per il lavoratore in regime di codatorialità; ciò significa che il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione. Ciò evidentemente anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

La circolare chiarisce espressamente quanto sopra, per evitare gli abusi verificatisi in concreto in questi ultimi tempi e precisa ulteriormente che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, in quanto i firmatari del contratto di rete, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, Dlgs. n. 276/2003; principio recentemente esteso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 254 del 6/12/2017), anche a fattispecie diverse da quelle dell’appalto proprio per “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”; secondo l’Inl, assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell’art. 1, comma 1 del Dl. n. 338/89. Sotto tale aspetto si richiamano le indicazioni operative già fornite in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione del c.d. contratto leader.

Il contratto di rete è ammesso solo tra soggetti imprenditori - Ultima modifica: 2018-06-04T09:57:43+02:00 da K4

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