Parte la corsa verso la Domanda Unica 2019

domanda unica 2019
Sale il pagamento accoppiato, scende il plafond del pagamento di base e vengono ricalcolati tutti i titoli. La scadenza di presentazione della domanda è il 15 maggio 2019

Come ogni anno, dal mese di marzo a quello di maggio, gli agricoltori e gli operatori dei Caa sono impegnati nella presentazione delle domande dei pagamenti diretti e delle misure a superficie dello sviluppo rurale.

Angelo Frascarelli

A tal fine, con la Circolare n. 9020 del 4 febbraio 2019, Agea ha emanato le disposizioni normative per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2019.

In primo luogo, la Circolare ridefinisce l’agenda delle scadenze della Domanda Unica 2019 (vedi oltre). In secondo luogo, la Circolare apporta alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione delle novità della Pac per il 2019 (tab. 1).

Tab. 1 - Le novità delle Domanda Unica 2019

Novità Descrizione
Pagamento di base Il Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018 ha modificato le percentuali del plafond il pagamento di base che scende dal 57% al 56,92% (tab. 2). La conseguenza è il ricalcolo di tutti i titoli assegnati agli agricoltori,che diminuiranno dello 0,92%.
Pagamento greening Il valore dell’importo individuale del greening è calcolato come percentuale del 50,79% del valore dei titoli attivati dall’agricoltore (da confermare dopo i calcoli Agea).
Pagamento giovani agricoltori Il pagamento per i giovani agricoltori è calcolato come percentuale del 50%del valore dei titoli attivati dall’agricoltore.
Pagamento accoppiato Il Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018 ha modificato le percentualidel plafond del pagamento accoppiato che aumenta dal 12% al 12,92%.Il sostegno accoppiato aumenterà per il settore del grano duro, del risoe della barbabietola da zucchero (tab. 3).

Tab. 2 - Le cinque tipologie di pagamenti diretti

Tipologia Scelta dell’Italia
2015-2016 2017-2018 2019-2020
pagamento di base 58% 57% 56,08%
pagamento ecologico (greening) 30% 30% 30%
pagamento giovani agricoltori 1% 1% 1%
pagamento accoppiato 11% 12% 12,92%
pagamento piccoli agricoltori (*) (*) (*)

(*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti.

Tab. 3 - Aumento del sostegno accoppiato per gli anni 2019 e 2020

Settore Aumento plafond 2019-2020(%) Aumento plafond 2019-2020(euro) Importo 2017(euro/ha) Importo stimato 2019 e 2020(euro/ha)
Frumento duro (centro-sud Italia) +0,43 16.000.000 80,70 100
Riso +0,33 12.000.000 96,71 150
Barbabietola da zucchero +0,16 6.000.000 443,76 600

Il pagamento di base passa dal 57% al 56,08%

Il Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018 ha modificato le percentuali del plafond dei pagamenti diretti (tab. 1), a partire dal 1° gennaio 2019; in particolare:

  • il pagamento accoppiato aumenta dal 12% al 12,92%;
  • il pagamento di base scende dal 57% al 56,08%.

Il sostegno accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013) per l’Italia passa da importo annuo di 456 per il 2018 a 490 milioni di euro per il 2019, con un aumento di 34 milioni di euro.

Gli effetti del Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018 non impattano solo i pagamenti accoppiati, ma anche sul pagamento di base e sui titoli.

Per finanziare l’aumento dello 0,92% del pagamento accoppiato, il plafond del pagamento di base scende dal 57% al 56,08%, con una riduzione di 37,995 milioni di euro. La conseguenza è il ricalcolo di tutti i titoli assegnati agli agricoltori, che diminuiranno dello 0,92%. Agea, pertanto, nel 2019 dovrà procedere alla comunicazione del nuovo valore dei titoli a tutti gli agricoltori.

Il pagamento greening

Anche il pagamento greening diminuisce dello 0,92%; infatti, il valore dell’importo individuale del greening è calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall’agricoltore; nel 2017, tale percentuale è stata del 50,79%.

In altre parole, per ottenere l’importo del greening, l’agricoltore deve moltiplicare il valore dei titoli per il coefficiente 0,5079.

Il taglio dei titoli dello 0,92% si somma a quello necessario per alimentare la riserva nazionale, stimato al 3-4%.

Il pagamento accoppiato

Il Decreto ministeriale n. 7839 del 9 agosto 2018 ha modificato il pagamento accoppiato in Italia, a partire dal 1° gennaio 2019. Come già detto sopra, il plafond aumenta dal 12% al 12,92% (tab. 2) e cambiano gli importi del sostegno di alcuni settori (tab. 1).

Il suddetto Decreto ha previsto l’innalzamento della percentuale di risorse per i pagamenti accoppiati allo scopo di aumentare il sostegno al settore della barbabietola da zucchero (+6 milioni di euro), del riso (+12 milioni di euro) e del grano duro (+16 milioni di euro).

Il sostegno ai seminativi interessa sette settori: riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro (centro-sud), soia (nord) proteaginose (centro), leguminose da granella (sud). All’olivicoltura è destinato un plafond di 68,5 milioni di euro.

Precisazione sui pascoli

La Circolare n. 9020 del 4 febbraio 2019 introduce un’importante novità sulla gestione dei pascoli, ai fini dell’ammissibilità ai pagamenti diretti.

I pascoli sono superfici ammissibili ai pagamenti della Pac se viene svolta una delle seguenti attività agricole:

  • pascolamento;
  • sfalcio;
  • altra operazione colturale in grado di mantenere la superficie in uno stato idoneo al pascolo.

Quindi lo sfalcio è un’alternativa al pascolamento, con unica eccezione: i pascoli dove sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all’art. 7, lettera a), del Reg. 639/2014. Queste superfici a pascolo sono ammissibili solo se effettivamente pascolate.

La Circolare n. 9020 del 4 febbraio 2019 ribadisce che, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, l’agricoltore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, una delle modalità di mantenimento delle superfici previste (vedi più avanti).

Per le superfici a prato permanente (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, purché l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un’operazione colturale: sfalcio, altra operazione colturale (spietramento, decespugliamento, arieggiamento dello strato superficiale del terreno, risanamento idraulico, controllo delle specie erbose indesiderate, trasemina).

Novità sui pascoli a partire dal 2019

A partire dal 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento (ad esempio lo sfalcio), il beneficiario dichiarante deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo cartaceo, idonea documentazione comprovante l’esecuzione dell’attività stessa. L’assenza della documentazione determina l’inammissibilità delle suddette superfici.

In altre parole, non basta effettuare lo sfalcio, l’agricoltore deve dimostrare lo sfalcio, con un’idonea documentazione (foto, fatture, ecc.).

Non solo! Se l’attività eseguita è lo sfalcio è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate. La documentazione è sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

Invece, per le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali, l’unica attività di mantenimento eseguibile è il pascolamento, pertanto, l’eventuale svolgimento di altre attività determina l’inammissibilità delle superfici.


Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

1 - Pascolamento con animali propri
2 - Pascolamento con animali di terzi
3 - Sfalcio manuale
4 - Sfalcio meccanizzato
5 - Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
7 - Pascolamento e sfalcio
8 - Nessuna pratica
10 - Pratica stabilita nell’ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS)


I termini di presentazione

I termini per la presentazione della domanda unica di pagamento per la campagna 2019 sono fissati, come segue:

  • domande iniziali: 15 maggio 2019;
  • domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2019;
  • comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente;
  • comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 10 giugno 2020;
  • comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il 10 giugno 2020.

Presentazione tardiva della domanda unica iniziale

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. Ue n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 10 giugno 2019 (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2019, sono irricevibili.

L’art. 13, par. 1 del Reg. Ue n. 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi: fatture sementi, contratti o dichiarazioni.

Qualora siano determinanti ai fini dell’ammissibilità dell’aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all’importo dovuto per l’aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il 10 giugno 2019 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

Trasferimento titoli campagna 2019

La detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore è fissata al 15 maggio 2019.

Gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2019, anche tardiva a norma dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 giugno 2019.


Articolo pubblicato sulla rubrica " La Pac sotto la lente" di Terra e Vita

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Parte la corsa verso la Domanda Unica 2019 - Ultima modifica: 2019-02-26T01:08:05+01:00 da K4