Il Registro dei Prati permanenti diventa operativo

prati permanenti
Obbligo per gli agricoltori: chiedere l’autorizzazione ad Agea prima di convertire. Loietto: dal 2018, non sarà prato permanente se c’è l’aratura.

Il mantenimento dei prati e pascoli permanenti è uno dei tre impegni del greening (tab. 1), che l’agricoltore deve rispettare dal 1° gennaio 2015. Dei tre impegni è quello meno stringente, ciononostante gli agricoltori devono prestare molta attenzione agli aspetti applicativi. L’impegno del mantenimento dei prati e pascoli permanenti è stato creato per salvaguardare i prati e i pascoli permanenti, considerati estremamente importanti da un punto di vista ambientale, in particolare per il sequestro di carbonio.

Le novità 2018

Sul fronte dei prati permanenti, la normativa 2018 porta due novità.

La prima riguarda il procedimento di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti in altri usi, nell’ambito del Registro dei Prati Permanenti; questa novità è stata sancita con la Circolare Agea n. 35573 del 24 aprile 2018. Di fatto con questa Circolare Agea il Registro dei Prati Permanenti diventa operativo.

La seconda novità proviene dal Regolamento Omnibus, che ha modificato la definizione di “prato permanente”, così da risolvere un problema legato al loietto in pianura padana.

Le funzioni del nuovo strumento

Al fine di monitorare l’evoluzione dei prati e pascoli permanenti, l’art. 3 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 ha istituito il Registro dei Prati Permanenti. A sua volta, Agea ha definito:

- le modalità di costituzione del Registro dei Prati Permanenti, come sistema di gestione dei dati già presenti sul fascicolo (Circolare Agea n. 42898 del 7 novembre 2017);

- il procedimento di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti (Circolare Agea n. 35573 del 24 aprile 2018).

Il Registro dei Prati Permanenti assolve alle seguenti funzioni:

- definire e registrare geograficamente le superfici dichiarate a prato permanente poste in aree sensibili, al fine della loro tutela;

- registrare e gestire l’evoluzione delle superfici agricole (trasformazione del seminativo in prato permanente e la trasformazione del prato permanente in altra copertura del suolo) in relazione al rispetto dei vincoli legati alla condizionalità e al greening;

- registrare, validare e gestire le superfici identificate come pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT), comunicate dalle Regioni;

- registrare, validare e gestire le superfici indicate dalle Regioni sulle quali si applicano le deroghe alla normativa nazionale;

- gestire la procedura di autorizzazione alla conversione di prati permanenti in altri usi (seminativi, colture permanenti, rimboschimenti, ecc.);

- monitorare le occupazioni del suolo che possono, se mantenute oltre i cinque anni, confluire nei prati permanenti.

Cosa deve fare l’agricoltore?

L’obbligo di rispetto della quota “prati e pascoli permanenti” in Italia si applica a livello nazionale; quindi il singolo agricoltore non deve avere preoccupazioni per questo impegno. In Italia, il rischio di diminuzione del prato permanente del 3,5% (limite fissato dal DM 6513 del 18/11/2014) è praticamente inesistente, in quanto l’interesse a convertire ad arare i prati e i pascoli permanenti è molto limitato.

Gli agricoltori devono solo fare un po’ di attenzione e rispettare due impegni:

- nelle zone ecologicamente sensibili, gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti;

- nelle altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo l’autorizzazione di Agea.

La conversione dei prati permanenti può essere di due tipi:

- conversione in superfici agricole ossia la conversione dei prati permanenti in un altro tipo di superficie agricola, in particolare seminativi o colture permanenti;

- conversione in superfici non agricole ossia la conversione dei prati permanenti in superficie non agricola, come imboschimento, edifici, infrastrutture, ecc.

Prati e pascoli in zone sensibili: non convertire

Gli Stati membri designano i prati e pascoli permanenti ecologicamente sensibili sotto il profilo ambientale nelle zone sensibili della rete “Natura 2000”, contemplate nelle direttive 92/43/CEE (direttiva “Habitat”) o 2009/147/CE (direttiva “Uccelli”), incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive.

Gli agricoltori non possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti nelle zone ecologicamente sensibili.

Altre zone: necessaria l’autorizzazione

Nelle altre zone, gli agricoltori possono convertire i prati e pascoli permanenti, solo dopo un’apposita autorizzazione di Agea (articolo 15 del DM 6513 del 18/11/2014), al fine di mantenere entro la soglia prestabilita il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale.

La diminuzione dei prati e pascoli permanenti è spesso imputabile ad un aumento degli imboschimenti; in tale caso non viene considerata come una diminuzione dei prati e pascoli permanenti, in quanto l’imboschimento è compatibile con l’ambiente.

L’agricoltore che intende richiedere l’autorizzazione deve presentare una domanda avvalendosi delle funzionalità predisposte da Agea nel Sian.

L’agricoltore richiedente dovrà selezionare, tra le superfici aziendali risultanti a prato permanente nel registro, tutte quelle per le quali intende procedere alla conversione.

La domanda, trasmessa telematicamente ad Agea, viene istruita e riceve immediatamente un’autorizzazione o un diniego.

L’aratura interrompe il prato permanente: risolto il problema del loietto

Il Regolamento Omnibus prevede la possibilità di considerare l’aratura come criterio da utilizzare per la classificazione dei prati permanenti. In particolare, lo Stato membro può decidere di considerare come prato permanente anche le superfici che non sono state arate per 5 anni o più.

Questo aspetto è molto importante, in quanto consentirebbe di classificare come prato permanente solo le superfici effettivamente pascolate. Fino al 2017, infatti, se su una superficie si sussegue una foraggera annualmente seminata (ad esempio il loietto), quella superficie dopo 5 anni rientra nella definizione di prato permanente, portando con se tutte le limitazioni previste dall’obbligo di mantenimento del greening (divieto di aratura e conversione nelle aree sensibili e richiesta di autorizzazione nelle altre aree).

Il Regolamento Omnibus e le scelte nazionali risolvono questo problema; le foraggere annualmente arate e seminate non vengono classificate come prato permanente.

Questa scelta risolve un problema che si era creato in pianura padana con il loietto.

In Italia, pima del Regolamento Omnibus, gli agricoltori avevano avuto notevoli problemi con il loietto, coltura particolarmente diffusa nelle aziende zootecniche della pianura padana. Il loietto è un’erba da foraggio annuale che viene seminata dopo l’aratura e la preparazione del terreno, come un qualsiasi cereale a paglia. In base alla normativa comunitaria, dopo 5 anni di loietto, la superficie interessata diventava prato permanente, con il relativo impegno del greening.

Adesso questo problema è risolto: sono considerate come prato permanente solo le superfici che non sono arate per 5 anni o più.

Cosa prevede il greening?

Gli Stati membri devono assicurare che il rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e la “superficie agricola totale” non diminuisca in misura superiore al 5%. Quindi gli Stati membri assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato e pascolo permanente. La quota, da tenere sotto controllo, si ottiene dal rapporto tra:

- superficie investita a prato e pascolo permanente;

- superficie agricola totale dichiarata.

La verifica della diminuzione richiede un confronto tra la quota ex-ante e la quota di ogni anno dal 2015 al 2020. La quota ex-ante (A), chiamata “quota di riferimento”, costituita da:

- superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2012, più la superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2015 che non è stata dichiarata nel 2012;

- superficie agricola totale dichiarata nel 2015.

La quota di ogni anno (B) si calcola dal seguente rapporto:

- superficie investita a prato e pascolo permanente di ogni anno;

- superficie agricola totale dichiarata ogni anno.

La differenza tra B e A non deve diminuire in misura superiore al 5%.

Il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 prevede che l’obbligo di rispetto della quota “prati e pascoli permanenti” si applichi a livello nazionale; quindi il singolo agricoltore non deve avere preoccupazioni per questo impegno.

Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente. Il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, per cautela, ha fissato questa percentuale al 3,5%.

Tab 1 - Superfici e impegni del greening

Impegni Superficie agricola Colture
Diversificazione Seminativi Colture avvicendate
Mantenimento dei prati e pascoli permanenti Prati e pascoli permanenti Prati permanenti, pascoli permanenti, pascoli magri
Aree di interesse ecologico Seminativi Colture avvicendate

Il Registro dei Prati permanenti diventa operativo - Ultima modifica: 2018-05-31T10:30:36+02:00 da K4

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