Riserva nazionale, i chiarimenti di Agea

La riserva nazionale è molto importante per assegnare i titoli Pac a soggetti che ne sono sprovvisti o per aumentare il valore dei titoli ai soggetti che ne hanno di valore basso, purché rientrino nei requisiti. L’Agenzia sottolinea che le zone montane e svantaggiate (fattispecie C e D) avranno diritto alla riserva, ma l’accesso è consentito una sola volta per la medesima superficie

Il Regolamento Omnibus (Reg. 2393/2017) e le relative scelte nazionali (Decreto ministeriale n. 5465 del 7/6/2018) hanno portato novità sull’accesso alla riserva nazionale. Queste novità interessano gli anni 2018, 2019 e 2020. Uno dei principali cambiamenti riguarda gli agricoltori che operano in zone montane e svantaggiate che avranno diritto di accedere alla riserva nazionale. Con un vincolo: l’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie. La Circolare Agea n. 99245 del 20/12/2018 istituisce un sistema di controllo delle superfici “vincolate” con importanti implicazioni per gli agricoltori.

Fattispecie della riserva nazionale

La riserva nazionale è molto importante per assegnare i titoli a soggetti che ne sono sprovvisti o per aumentare il valore dei titoli ai soggetti che ne hanno di valore basso, purché rientrino nei requisiti. La normativa comunitaria e quella nazionale hanno stabilito sei fattispecie per l’accesso dei titoli tramite la riserva nazionale (tab. 1), con diverse possibilità di accoglimento.

tab. 1 Le fattispecie della riserva nazionale
Codifica Fattispecie Fattispecie Valore dei titoli da riserva
A Giovane agricoltore Valore medio nazionale o aumento del valore dei titoli fino al valore medio nazionale
B Nuovo agricoltore
C Abbandono di terre
D Compensazione vantaggi specifici
E Situazioni di difficoltà (valida solo per il 2015)
F Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie Il valore dei titoli è conseguente alla decisione giudiziaria o al provvedimento amministrativo


Le fattispecie C e D avranno i titoli da riserva

La normativa ante-Omnibus prevedeva che solo le fattispecie A, B e F della riserva nazionale dovevano essere accolte integralmente; invece, le domande delle fattispecie C e D non venivano accolte, se il plafond della riserva nazionale non era sufficiente. Con il Regolamento Omnibus, dal 2018, lo Stato membro ha potuto applicare una riduzione lineare dei titoli per coprire i fabbisogni di tutte le fattispecie della riserva nazionale, anche le C e D.

Il decreto ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 ha previsto che gli agricoltori che operano in superfici in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D) avranno diritto di accedere alla riserva nazionale.

A tal fine, Agea è autorizzata a tagliare tutti i titoli di tutti gli agricoltori per soddisfare le domande delle fattispecie C e D.

Tuttavia, il decreto ministeriale prevede un limite massimo di taglio al valore dei titoli del 1,5%, per evitare di tagliare eccessivamente i titoli storici. Infatti, per accogliere tutte le potenziali domande che potrebbero provenire dalle fattispecie C e D sarebbe stato necessario un taglio lineare di tutti i titoli di circa il 14-18% (troppo penalizzante).

Questa decisione è molto importante, poiché consente a tutti gli agricoltori che operano in zone montane (fattispecie C) e svantaggiate (fattispecie D) di accedere alla riserva nazionale per ottenere nuovi titoli o l’aumento del valore dei titoli fino al valore medio nazionale.

Gli agricoltori interessati

Gli agricoltori in zone montane e svantaggiate che hanno convenienza a presentare la domanda alla riserva nazionale sono di 2 tipi:

- agricoltori che non possiedono titoli sufficienti per coprire i terreni ammissibili;

- agricoltori che hanno un valore del titolo inferiore al valore medio nazionale dei titoli che è di circa 220 euro/ha.

Di conseguenza, le domande di accesso alla riserva nazionale nel 2018-2020 saranno moltissime e saranno soddisfatte solo parzialmente, visto che il taglio del valore dei titoli non potrà superare l’1,5%. Tali agricoltori potranno ripresentare la stessa domanda alla riserva nazionale ogni anno dal 2018 al 2020.

Una sola volta per la medesima superficie

L’art. 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che - per le fattispecie C (zone montane) e D (zone svantaggiate) - l’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie.

Di conseguenza, una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile, che ha ricevuto l’attribuzione di titoli in una campagna, è tecnicamente “bruciata” per le campagne successive e non vi si può più chiedere l’accesso alla riserva nazionale. In altre parole, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l’incremento di quelli già detenuti dall’agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.

Le implicazioni

Questo vincolo deve essere controllato da Agea, per questo la Circolare Agea n. 99245 del 20 dicembre 2018 istituisce di apposizione di un vincolo sulle superfici “bruciate”.

Il vincolo può avere implicazioni importanti: ad esempio un proprietario affitta una superficie montana su cui l’affittuario richiede l’accesso alla riserva nazionale nella fattispecie C.

La superficie è “bruciata” e, alla scadenza del contratto di affitto, il proprietario non può richiedere l’accesso alla riserva nazionale nella fattispecie C.

Le superfici vincolate

Come già detto in precedenza, le superfici richieste a riserva nella fattispecie C e D non sono totalmente accolte.

Al fine di individuare puntualmente, tra tutte le superfici richieste in domanda, quelle sulle quali apporre il vincolo, le suddette superfici sono ordinate utilizzando i seguenti criteri:

1. conduzione: si considerano con precedenza le superfici detenute in proprietà rispetto a tutte le altre forme di detenzione;

2. condivisione: si considerano con precedenza le superficie condotte solo da un agricoltore rispetto a quelle oggetto di condivisione con altri;

3. rapporto tra la superficie ammessa all’esito dell’istruttoria della domanda di accesso alla riserva e la superficie dichiarata: si segue l’ordine decrescente con l’obiettivo di vincolare prioritariamente le particelle totalmente ammesse e vincolare, in via subordinata, le particelle con una bassa percentuale di superficie ammessa rispetto alla superficie dichiarata;

4. superficie ammessa dall’istruttoria della domanda di accesso alla riserva: si segue l’ordine decrescente con l’obiettivo di vincolare prioritariamente le particelle con una maggiore superficie ammessa e, quindi, il minor numero di particelle possibile.

Applicando i criteri sopra descritti, sono individuate e selezionate le superfici fino a concorrenza della superficie totale determinata per l’assegnazione dei titoli; ad esempio, vengono prima vincolate le superfici in proprietà, poi quelle in affitto.

Le superfici così individuate sono inserite nel registro dei vincoli.


Il valore dei titoli dalla riserva nazionale

Gli agricoltori che non detengono alcun titolo hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono il 15 maggio. Qualora gli agricoltori detengano già titoli, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo.

Se il valore unitario dei titoli che l’agricoltore già detiene è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore della riserva nazionale.

Il valore dei titoli assegnati alla riserva nazionale è pari al valore unitario nazionale dei titoli nell’anno di assegnazione (tab. 2). All’incirca, il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è di 220 euro/ha.

Dimensione minima - La domanda di accesso alla riserva nazionale prevede una superficie minima ammissibile pari a 1 ettaro. A tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l’agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.

tab. 2 Il valore dei titoli della riserva nazionale
Anno Domande riserva nazionale 2015 Domande riserva nazionale 2016 Domande riserva nazionale 2017
2015 228,76 - -
2016 225,76 228,84 -
2017 222,75 225,79 220,61

Limiti di età - Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni e 65 anni. I 18 anni devono essere già compiuti alla data di presentazione della domanda. I 65 anni si considerano compiuti nell’anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda.

Articolo pubblicato sulla rubrica " La Pac sotto la lente" di Terra e Vita

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Riserva nazionale, i chiarimenti di Agea - Ultima modifica: 2019-03-18T10:05:27+01:00 da K4

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