Fotovoltaico ed eolico, l’obbligo del teledistacco è un salasso

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Arera ha previsto l'obbligo di installare dispositivi per il controllo centrale degli impianti per motivi di sicurezza per gli impianti con potenza compresa tra 100 e 999 KW

L'Autorità per l'energia Arera ha acceso un nuovo, costoso semaforo rosso sul percorso delle energie rinnovabili in agricoltura. Con la deliberazione n. 385 del 5 agosto 2025, infatti, è stato introdotto l'obbligo per i gestori di impianti fotovoltaici ed eolici con potenza compresa tra 100 e 999 kW di installare e attivare sistemi di teledistacco. Un adempimento tecnico, motivato dalla necessità di garantire la sicurezza della rete elettrica nazionale (evitando blackout come quello avvenuto in Spagna), che, pur condivisibile nell'intento, rischia di gravare in modo sproporzionato sulle spalle dei produttori, in particolare le imprese agricole.

L'obbligo, da attuare entro la primavera 2027, prevede l'installazione del Controllore Centrale d'Impianto (Cci) o di un sistema equivalente conforme alla Norma Cei 0-16, e l'attivazione della funzionalità PF2 (limitazione della potenza attiva su comando esterno del distributore di rete).

Questi strumenti sono essenziali per permettere ai distributori di rete di attivare la procedura RiGeDi (Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita), consentendo la modulazione o il distacco da remoto degli impianti in caso di squilibri sulla rete, soprattutto in momenti di bassi prelievi di energia rispetto a quella prodotta e immessa. La responsabilità dell'installazione e della manutenzione di questi dispositivi ricade interamente sul produttore.

Tempistiche e classi di potenza

La delibera definisce scadenze diverse in base alla potenza e alla data di richiesta di connessione, distinguendo tra impianti "esistenti" e "nuovi".

Impianti da 500 kW a 999 kW
  • Impianti esistenti (richiesta di connessione prima del 6 agosto 2025 ed esercizio entro il 28 febbraio 2027): Adeguamento (installazione CCI e attivazione PF2) entro il 28 febbraio 2027.
  • Impianti nuovi: Adeguamento entro la data di entrata in esercizio.
Impianti da 100 kW a 499 kW
  • Impianti esistenti (richiesta di connessione entro il 31 ottobre 2025 ed esercizio entro il 31 marzo 2027): Adeguamento (CCI "semplificato" e attivazione PF2) entro il 31 marzo 2027.
  • Impianti nuovi: Adeguamento entro la data di entrata in esercizio.

Attenzione: Il termine del 31 ottobre 2025 per la richiesta di connessione degli impianti più piccoli è stato fissato in attesa che il Cei definisca "modalità semplificate" per l'installazione del Cci.

Aspetti economici: contributi e costi reali

Il punto più dolente per le imprese agricole riguarda i costi. L'ARERA ha previsto un contributo forfetario, ma Confagricoltura ha già espresso piena contrarietà, definendolo di entità "marginale" e "non allineato ai costi degli interventi". L'obiettivo del contributo è solo quello di promuovere il rapido adeguamento degli impianti esistenti.

I valori base del contributo, che si riducono progressivamente fino ad azzerarsi in prossimità della scadenza, sono:

Classe di Potenza Contributo Forfetario Base Scadenza per il 100% del Contributo
500 kW - 999 kW € 10.000 Invio comunicazione entro 28 febbraio 2026 (10.000 € x 1)
100 kW - 499 kW € 7.500 Invio comunicazione entro 31 marzo 2026 (7.500 € x 1)

 

Un’indagine condotta da Confagricoltura ha rivelato una realtà ben più amara. I costi di adeguamento stimati sono molto onerosi. Non si tratta solo dell'installazione del CCI (stimata in circa 25.000 euro), ma soprattutto dell'eventuale necessità di sostituire gli inverter (i gruppi di conversione).

Molti impianti più datati (installati fino al 2012) non dispongono di inverter "pilotabili" e dovranno necessariamente essere sostituiti con modelli conformi alla Norma CEI 0-16. Questo impatto è amplificato negli impianti che utilizzano configurazioni con molti inverter piccoli.

Un esempio pratico

Per l'adeguamento di un impianto da 300 kW (in esercizio dal 2011) con 33 inverter è stato stimato un costo di circa 100.000 euro che scenderebbe a circa 50.000/60.000 per un impianto analogo con soli tre inverter più grandi. È evidente come i contributi forfetari di 7.500 o 10.000 euro, concepiti dall'Arera ipotizzando l'assenza della sostituzione degli inverter, siano assolutamente insufficienti a coprire i costi reali.

Le sanzioni per chi non rispetta le scadenze

Sospensione delle partite economiche erogate dal Gse (incentivi e/o ritiro amministrato) fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento.

  1. Disconnessione dell'impianto dal sistema.
  2. Decadenza dalle convenzioni attive.

Di fronte a queste criticità, Confagricoltura si è già mossa con l’obiettivo di evitare che la questione della sicurezza della rete sia affrontata diversamente e che i costi, specialmente per i piccoli impianti, non ricadano integralmente sui produttori.

Nel frattempo i produttori devono essere consapevoli del nuovo obbligo con le relative scadenze ed è essenziale che quantifichino i costi reali. Per chi può, l'adeguamento tempestivo (entro il 28 febbraio o il 31 marzo 2026) è l'unica via per accedere al contributo forfetario massimo trasmettendo all'impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento, corredata dalla dichiarazione di un tecnico abilitato.

Fotovoltaico ed eolico, l’obbligo del teledistacco è un salasso - Ultima modifica: 2025-10-08T14:36:47+02:00 da Simone Martarello

1 commento

  1. forse ci ho capito poco.. ma se un produttore si prende una batteria adeguata e ogni volta che gli chiedono di distaccarsi manda l’energia elettrica in batteria piuttosto che alla rete.. non è la stessa cosa?

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