2014-2020

    Il Parlamento Ue approva la sua Pac

    Domanda

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    Il percorso della Pac 2014-2020 ha superato finalmente il secondo atto.

    Il primo atto è stato la proposta della Commissione europea del 12 ottobre 2011. Il secondo atto è stata la votazione al Parlamento europeo in sessione plenaria il 13 marzo 2013 a Strasburgo. Il terzo atto è l’accordo al Consiglio Agricoltura del 18-19 marzo 2013 (di cui non si conosce il contenuto alla scrittura del presente articolo).

    Dall’ 11 aprile 2013, inizierà il trilogo che dovrebbe portare all’approvazione definitiva della nuova Pac a giugno 2013 (fig. 1). Il condizionale è d’obbligo, viste le molte incertezze sull’approvazione del bilancio Ue 2014-2020 (v. box), in quanto senza bilancio non si potrà approvare la Pac.

    Vediamo ora le principali novità introdotte dall’Europarlamento.

    Titoli all’aiuto

    Il PE rivoluziona le proposte della Commisione europea in merito ai titoli all’aiuto.

    Secondo la Commissione europea, gli attuali titoli scadono il 31 dicembre 2013. Invece il PE prevede che gli Stati membri possano decidere di mantenere il proprio regime come sistema transitorio fino al 31 dicembre 2020.

    Nell’ipotesi in cui lo Stato membro decida di non mantenere il sistema attuale dei titoli, i nuovi titoli all’aiuto saranno assegnati agli agricoltori in seguito alla presentazione della Domanda Unica del 2014. Il numero dei titoli, che saranno assegnati a ogni agricoltore, corrisponde al numero di ettari ammissibili, indicati nella Domanda Unica al 15 maggio 2014. Questa data è stata confermata dal PE, anche se potrebbe slittare al 2015, nell’ipotesi che la nuova Pac entri in vigore con un anno di ritardo.

    Gli agricoltori riceveranno i titoli solo se:

    – nel 2009, o nel 2010, o nel 2011, su decisione degli Stati membri, hanno attivato almeno un titolo conformemente al reg. (CE) n. 73/2009; oppure,

    – nel 2012 hanno ricevuto titoli dalla riserva e dall’integrazione del sostegno accoppiato; oppure

    – dimostrano che, nel 2011, hanno svolto una produzione agricola attiva, oppure,

    – nel 2011, hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli, tuberi-seme e patate da consumo, piante ornamentali e/o hanno coltivato esclusivamente la vite.

    In caso di vendita, fusione, scissione o affitto della loro azienda o di parte di essa gli agricoltori hanno la facoltà di trasferire, con contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all’aiuto agli agricoltori che ricevono l’azienda o parte di essa.

    Il valore dei titoli

    Il PE vuole evitare che una riduzione del valore dei titoli troppo repentina impatti negativamente sui redditi dei produttori agricoli. Pertanto, propone una convergenza interna più morbida di quella proposta dalla Commissione.

    La convergenza avverrà in modo meno rapido, partendo nel 2014 da un valore unitario dei titoli non inferiore al 10% del massimale nazionale, anziché al 40% come proposto dalla Commissione.

    Al più tardi entro il 2019, tutti i titoli all’aiuto:

    – hanno un valore unitario uniforme;

    – possono scostarsi al massimo del 20% rispetto al valore unitario medio.

    Inoltre, gli Stati membri possono adottare le misure per garantire che, in caso di riduzione dei titoli all’aiuto a livello di azienda agricola, i diritti attivati nel 2019 non siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli attivati nel 2014.

    In deroga, gli Stati membri hanno facoltà di approssimare il valore dei titoli all’aiuto in modo che il valore unitario degli stessi si sposti parzialmente, ma non del tutto, verso valori uniformi a decorrere dall’anno di domanda 2021.

    Gli Stati membri, per l’applicazione di questa opzione, possono utilizzare la formula per la convergenza esterna tra gli Stati membri. In tal caso il pagamento greening può essere corrisposto agli agricoltori come percentuale del loro pagamento di base.

    La scelta sul valore dei titoli viene lasciata quasi totalmente agli Stati membri, che avranno grande autonomia nell’uniformazione dei titoli, avendo a disposizione varie opzioni:

    – valore uniforme dei titoli già dal 2014;

    – scostamento unitario fino al 20% nel 2019;

    – riduzione massima dei titoli del 30% nel 2019;

    – valore uniforme dei titoli al 2021.

    In altre parole, il PE acconsente all’uniformazione graduale dei titoli e al mantenimento di valori diversi dei titoli fino al 2021. All’interno di tutte queste opzioni, la scelta è rimandata agli Stati membri.

    Pagamento integrativo per i primi ettari

    Gli Stati membri possono decidere di concedere un pagamento annuo integrativo che corrisponde al numero di titoli che l’agricoltore ha attivato per un limite massimo di 50 ettari.

    Riserva nazionale

    L’importo della riserva è calcolato sino al 3% massimale nazionale, e assegnata per diritti all’aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola. Inoltre, gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per assegnare diritti all’aiuto agli agricoltori che operano in zone di ristrutturazione e sviluppo, che hanno avviato la loro attività dopo il 2011 in settori specifici, per aumentare il valore dei titoli all’aiuto per agricoltori con titoli speciali.

    Piccoli agricoltori

    Gli Stati membri possono istituire un regime semplificato per i piccoli agricoltori e, in tal caso, gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento inferiore a 1.500 € sono automaticamente inclusi nel regime dei piccoli agricoltori, con possibilità di recedere. Gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori sono esentati dal greening.

    Per finanziare tale regime gli Stati membri possono utilizzare sino al 15% del massimale nazionale (al posto del 10% proposto dalla Commissione Ue).

    Giovani agricoltori

    Il regime per i giovani agricoltori è obbligatorio per un importo totale pari al 2% della dotazione nazionale. Il pagamento potrà essere concesso sino un massimo di 100 ettari (al posto dei 25 ettari proposti dalla Commissione).

    Greening

    La diversificazione delle colture a seminativo sarà più morbida, e prevede:

    – almeno due colture per le aziende la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ha, nessuna delle quali copra più dell’80% della superficie a seminativo;

    – per le aziende oltre i 30 ha, le colture saranno almeno tre con la coltura principale che copre fino al 75% della superficie e la minore almeno il 5%.

    Quindi fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione.

    Sono esonerate dalla diversificazione le aziende con superficie investita per oltre il 75% da colture sommerse per una parte significativa dell’anno (es. riso).

    Le aree di interesse ecologico sono obbligatorie solo per le aziende superiori a 10 ettari e la percentuale è del 3% degli ettari ammissibili (contro il 7% della proposta della Commissione) con esclusione dei prati e pascoli permanenti, delle colture permanenti. Dal 1° gennaio 2016 tale percentuale aumenterà al 5%.

    Sono aree di interesse ecologico i terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio come siepi, fossi, muri di pietra tradizionali, stagni e alberi campestri, superfici occupate da colture che fissano l’azoto, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento.

    Gli agricoltori possono utilizzare un’area di interesse ecologico per la produzione senza applicare pesticidi o fertilizzanti.

    Sono considerate greening “per definizione” le superfici:

    – ad agricoltura biologica;

    – che ricadono in zone parte della rete Natura 2000.

    Agricoltore attivo

    Gli Stati membri avranno una grande flessibilità nell’individuazione del concetto di “agricoltore attivo”.

    I soggetti quali le aziende di trasporto, gli aeroporti, le società immobiliari, le società di gestione di terreni sportivi, i campeggi o le società minerarie o altre imprese non agricole, (o altri soggetti, in base a motivazioni oggettive e non discriminatorie), definiti tali dagli Stati membri, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, non possono essere considerati a priori agricoltori in attività né beneficiare di qualsiasi pagamento diretto.

    Gli Stati membri possono rendere ammissibili tali soggetti se sono in grado di dimostrare che le attività agricole rappresentano una parte rilevante della totalità delle attività economiche svolte o che l’attività principale o oggetto sociale consiste nell’esercizio di un’ attività agricola.

    Gli Stati membri possono decidere di non applicare tali criteri agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5.000 € per l’anno precedente.

    Sostegno accoppiato

    Il sostegno potrà essere concesso a tutti i prodotti agricoli per un ammontare di risorse pari al 15% del massimale nazionale per gli aiuti diretti (la proposta della Commissione prevedeva solo alcuni prodotti beneficiari del sostegno per un ammontare di risorse pari al 5% con possibilità del 10%).

    La percentuale del 15% può essere aumentata di 3 punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% per sostenere la produzione di colture proteiche. A tal fine gli europarlamentari esortano la Commissione a sottoporre un piano strategico di approvvigionamento di proteine vegetali che consenta all’Ue di ridurre la sua forte dipendenza dall’estero.

    In via prioritaria saranno privilegiate le produzioni che già hanno beneficiato del sostegno accoppiato nel periodo 2010-2013. Inoltre, gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori che nel periodo 2008-2010 detenevano titoli speciali.

    La scelta del PE apre le porte a un maggiore accoppiamento del sostegno, a vantaggio di tutti i settori agricoli, nessuno escluso, ad esempio anche il tabacco, che nella Pac 2010-2013 gode dell’aiuto accoppiato dell’articolo 68.

    Capping o tetto aziendale

    Il PE ha stabilito che il tetto massimo degli aiuti diretti per azienda dovrà essere di 300.000 €. Inoltre, è introdotto un taglio del 20% per gli aiuti compresi tra 150.000 e 200.000; del 40% tra i 200.000 e in 250.000; del 70% sopra i 250.000. Si introduce un’eccezione per le imprese cooperative che saranno escluse dal taglio degli aiuti.

    L’importo è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi nonché i costi sostenuti in seguito al ricorso di terzisti.

    I fondi del capping sono impiegati nelle regione o Stato in cui sono stati ottenuti, per misure nell’ambito del secondo pilastro.

    Il significato politico

    Il PE ha approvato una riforma che conferma molti elementi della proposta di Dacian Ciolos: lo spacchettamento dei pagamenti diretti in sei componenti, il greening al 30%, una maggiore attenzione ai giovani agricoltori.

    Ma contestualmente, il PE ha introdotto alcune grandi novità, in linea con la proposta della Comagri, presieduta da Paolo De Castro: un rinvio della regionalizzazione e della uniformazione del valore dei titoli, un greening più morbido, l’aumento del sostegno accoppiato, un definizione flessibile di agricoltore attivo.

    La Pac che scaturisce dal PE è meno ecologista, più attenta alla produzione e al reddito degli agricoltori storici. Non a caso, gli ambientalisti hanno subito manifestato il loro disappunto (vedi box).

    In sintesi, i parlamentari europei, in considerazione dell’attuale crisi economica e della contrazione dei redditi agricoli, propongono una Pac più attenta agli obiettivi produttivi dell’agricoltura e ai beneficiari storici.

    Il Parlamento Ue approva la sua Pac
    - Ultima modifica: 2013-03-22T11:37:20+01:00
    da Redazione Terra e Vita
    Il Parlamento Ue approva la sua Pac - Ultima modifica: 2013-03-22T11:37:20+01:00 da Redazione Terra e Vita

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