Domanda
Chiarimento premio accoppiato bovini. Il Dm. 18/11/2014 n. 6513 all’art. 19 comma 5 stabilisce che:
- la domanda unica debba essere riferita ad almeno tre UBA e che l’aiuto spetta al detentore del capo al momento del parto;
- l’aiuto è concesso a favore delle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici o ai Registri anagrafici delle razze bovine da carne che hanno partorito nell’anno civile;
- la vacca nutrice deve aver partorito nell’anno di riferimento della domanda, 1° gennaio 2015 31 dicembre 2015, e i vitelli devono essere identificati e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del Dpr. n. 437/2000.
Si chiede se nel caso in cui la domanda integrativa riguardi meno di tre UBA il premio debba essere erogato.
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