Sono dieci gli argomenti principali che riguardano la produzione del vino e le cui norme devono essere tenute a mente e rispettate dagli operatori del settore.
Come è nella tradizione dell’Ispettorato Repressione frodi, all’inizio di ogni annata vendemmiale viene emanata una circolare per indicare i controlli che verranno effettuati tra la fine e l’inizio della campagna vendemmiale e le norme che devono essere rispettate.
Quest’anno, l’Icqrf ha invece emanato un vademecum di ben sedici pagine che tratta dieci argomenti ritenuti fondamentali per poter produrre vino nel rispetto delle norme complesse e numerose riguardanti il settore. In particolare gli argomenti trattati sono;
- Documenti di accompagnamento e registri
- Dichiarazione di giacenza - dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola
- Pratiche enologiche
- Sottoprodotti
- Centri d’intermediazione uve e sugli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola
- Detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume
- Regime degli stabilimenti dove si effettuano lavorazioni promiscue
- Sostanze zuccherine
- Norme sul vino biologico
- Norme sugli allergeni.
Il “Vademecum” si apre ricordando che con il Dm n. 293 del 20 marzo 2015 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il registro è tenuto in forma esclusivamente telematica e il 30 giugno 2017 è terminato il periodo di accompagnamento al fine di consentire un agevole passaggio e adeguamento da parte degli operatori al nuovo sistema.
La prima scadenza di un adempimento è quella relativa alle dichiarazioni di giacenza che si avvarranno della procedura informatica per la tenuta obbligatoria dei registri telematici. Il Vademecum ministeriale ricorda infatti che gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre c.a., secondo le particolari modalità stabilite dall’Agea o secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale.
Gli operatori entro il 10 settembre, tramite un’apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico, potranno effettuare il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 31 luglio con la precisazione che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 luglio non potranno più essere modificati, né integrati. I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni generate in automatico dal sistema. Se l’operatore non effettua la chiusura del registro entro il 10 settembre, la stessa verrà eseguita in automatico dal sistema.
Con il primo agosto 2017 scattano anche i termini fissati per il periodo vendemmiale e di fermentazione dei mosti.
Fermentazioni e rifermentazioni
In particolare il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016, è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre. Derogano da questa previsione e, quindi, possono svolgersi in un periodo diverso le fermentazioni e rifermentazioni che sono:
-Consentite dai disciplinari di determinati prodotti a Dop e Igp; in tal caso, tuttavia, l’effettuazione della fermentazione/rifermentazione è subordinata ad una comunicazione da inviarsi immediatamente all’ufficio territoriale dell’Icqrf;
-Effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
-Poste in essere in relazione alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza Ig, che, tuttavia, dovranno essere individuati con decreto annuale del Ministro, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate.