Il testo del Disegno di legge di Stabilità per l’anno 2016, varato dal governo, è stato depositato il 25 ottobre in Senato, dove l’attende l’esame parlamentare che, come sempre, apporterà cambiamenti e modifiche. Ciò che di seguito illustriamo, quindi, seppur significativo, costituisce solo la proposta del governo e non il provvedimento definitivo.
L’idea guida del governo in materia di fisco agricolo sembra quella di favorire le imprese ed attività agricole condotte da soggetti “professionali”, cioè coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, aumentando il peso delle imposte su chi esercita l’agricoltura non come attività principale oppure con dimensioni marginali.
Questo sembra il senso dell’abrogazione dell’Imu a favore di Cd e Iap, dell’aumento della rivalutazione dei redditi dominicali e agrari limitatamente ai soggetti privi delle qualifiche, dell’aumento dal 12 al 15% dell’imposta di registro per acquisti di terreni senza le agevolazioni Ppc, nonché della previsione di abolizione del regime Iva di esonero a partire dal 2017. Mentre l’esclusione dall’Imu dei terreni situati in montagna o collina sembra più rispondere ad un criterio di tutela dello svolgimento delle attività agricole in territori che necessitano di essere coltivati per evitare dissesti idrogeologici e degrado ambientale.
Imu agricola
È prevista l’abrogazione dell’Imu sui seguenti terreni agricoli a partire dal 2016:
a) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/77, secondo i criteri individuati dalla circolare delle Finanze n. 9 del 14/6/93. Si tratta degli stessi terreni “montani” che erano esenti dall’Ici e che sono stati esenti dall’Imu fino a tutto il 2013. La circolare in questione, escludeva dall’Ici anche i terreni lasciati incolti o sui quali l’attività agricola fosse svolta in modo non imprenditoriale (piccoli appezzamenti o orticelli, coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa), sempre che tali terreni non siano aree fabbricabili;
b) posseduti e condotti dai Cd e Iap, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
c) ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all’allegato A L. n. 448/2001);
d) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
In buona sostanza, si potrebbe dire che dal 2016 gli unici terreni agricoli che resterebbero assoggettati all’Imu sono quelli che, non ricadenti nelle aree montane o di collina o non ubicati nelle isole minori, sono posseduti e condotti da soggetti che non sono né Cd né Iap iscritti all’Inps.
Ovviamente, per i terreni esenti da Imu viene meno il principio di sostituzione e, di conseguenza, i relativi redditi dominicali saranno nuovamente assoggettati all’Irpef.
Abrograzione Irap “agricola”
Dal 2016 è prevista l’esenzione dall’Irap per i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del Dpr. n. 917/86 (Tuir), nonché per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui al Dpr. n. 601/73, art. 10: tali soggetti rientrerebbero tra quelli che....
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