Il 3 agosto scorso è stato firmato l’accordo di rinnovo del CCNL per le cooperative e consorzi agricoli, scaduto dal 31 dicembre 2015, e il cui periodo di vigenza è stato stabilito a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. L’accordo è stato sottoscritto da Flai- Cgil ,Fai Cisl e Uila-Uil in rappresentanza dei lavoratori e da Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-agroalimentare per i datori di lavoro.
Regole per gli appalti
Considerando l’importanza che riveste l’istituto dell’appalto per le cooperative interessante è quanto stabilito dall’articolo 4 bis che prevede che le attività da appaltare sono quelle per le quali si richiede professionalità e/o competenze e/o dotazione di macchine non presenti nel ciclo produttivo dell’impresa committente. Nella stipula dei contratti di appalto occorre prevedere il rispetto dell’attuale normativa, considerando quindi quanto attualmente previsto anche dal codice degli appalti. Viene richiesto alle cooperative il rispetto della legge sul socio di cooperativa (L.142/2001) oltre che il rispetto per quanto previsto per il regolamento interno, ai sensi dell’art. 6 della L.142/2001 oltre che dall’art. 7 comma 4 della L.31/2008.
Ccnl e di 2° livello
Nello stipulare l’accordo di rinnovo per le cooperative e consorzi agricoli le parti sindacali, pur disciplinando la contrattazione nazionale, hanno riconosciuto l’importanza della contrattazione di secondo livello.
Per quanto attiene la contrattazione nazionale i minimi retributivi stabiliti dall’accordo di rinnovo hanno decorrenza: dal 1° agosto 2016, 1° maggio 2017, 1° gennaio 2018 e 1° luglio 2019.
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