Il calcolo del carico minimo di bestiame

pascolamento
Requisiti del pascolamento

TV 28

 

In riferimento ad una risposta riportata sul n. 22/2017 di Terra e Vita chiedo un chiarimento circa il calcolo del carico minimo di bestiame. Una ditta ha una superficie a pascolo di circa 376 ha in Puglia e un carico di bestiame di 555 capi di ovini presenti in BDN alla data del 15 maggio, ma incrementati progressivamente, a partire dal 10 maggio e sino al 3 agosto, secondo questo schema:

- 188 capi a partire dal 10 maggio 2017;

- 130 capi a partire dal 14 giugno 2017;

- 237 capi a partire dal 3 agosto 2017, per un totale di 555 capi.

Se l’epoca di detenzione partisse dal 1 gennaio, la ditta avrebbe quindi 110,1 UBA, ma poiché la detenzione parte dal 10 maggio ed è suddivisa in diverse epoche, come precedentemente riportato, ho calcolato le seguenti UBA annue:

- 188 capi a partire dal 10 maggio 2017 – per un pascolamento di 7,5 mesi = 17,62 UBA annui;

- 130 capi a partire dal 14 giugno 2017 – per un pascolamento di 6,5 mesi = 10,56 UBA annui;

- 237 capi a partire dal 03 agosto 2017 – per un pascolamento di 5 mesi = 19,75 UBA annui, per un totale di 47,93 UBA annui.

Dovendo rispettare la densità minima di 0,2 UBA per ettaro, la ditta avrebbe bisogno di 75,20 UBA annui e pertanto dovrebbe acquisire altri capi per rispettare il carico minimo di bestiame necessario a coprire le superfici a pascolo condotte.

Il mio calcolo è corretto?

 

Il Dm. n. 1420/2015 stabilisce che il pascolamento è soddisfatto quando il pascolo è comunemente applicato:

- con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;

- la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda.

La densità zootecnica viene calcolata dal rapporto UBA per ettaro di pascolo:

D = UBA/SAUp

D = densità zootecnica;

UBA = numero medio annuo di UBA;

SAUp = superficie destinata al pascolamento.

La densità minima di 0,2 UBA per ettaro è riferita ad un anno di pascolamento; se il requisito del pascolamento avviene nel periodo minimo di 60 giorni, la densità zootecnica diventa 1,2 UBA/ha. Per diversi periodi di pascolamento, va fatta l’opportuna proporzione.

Il Dm. n. 1420/2015 prevede che le Regioni possano derogare la densità zootecnica e il periodo minimo di pascolamento, al fine di tener conto delle specificità territoriali.

La maggior parte delle Regioni ha introdotto deroghe al Dm. n. 1420/2015, in particolare il carico minimo di bestiame da 0,2 UBA/ettaro, stabilito a livello nazionale. La Circolare Agea n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015, integrata dalla Circolare Agea n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016, riepiloga le deroghe regionali. La Puglia – regione dove opera il lettore – ha mantenuto la densità minima di 0,2 UBA per ettaro, stabilita a livello nazionale.

Il lettore chiede la modalità di calcolo delle UBA e del numero di capi ovini ai fini del soddisfacimento dell’ammissibilità dei pascoli. Il lettore dichiara che la superficie a pascolo (al netto delle tare) è pari a 376 ettari; pertanto le UBA medio annue necessarie sono pari a 75,2 UBA (376 ettari x 0,2). Le UBA devono corrispondere ad animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente. L’Organismo pagatore determina il calcolo e il controllo delle UBA sulla base dei dati presenti in BDN. Il lettore dichiara che gli animali (ovini) sono stati portati al pascolo a partire dal 10 maggio 2017 e sino al 3 agosto 2017, secondo lo schema su riportato (188 capi a partire dal 10 maggio 2017; 130 capi a partire dal 14 giugno 2017; 237 capi a partire dal 3 agosto 2017, per un totale di 555 capi).

Operando i conteggi opportuni (vedi tabella), emerge che gli animali introdotti al pascolo – se mantenuti al pascolo fino al 31/12/2017 – sviluppano un carico di bestiame medio annuo di 43,68 UBA. Invece le UBA medio annue necessarie sono pari a 75,2 UBA (376 ettari x 0,2). Per rispettare la densità minima di 0,2 UBA per ettaro, il numero di capi ovini da portare al pascolo dal 1/09/2017 al 31/12/2017 è di 629 capi.

Il calcolo del carico minimo di bestiame - Ultima modifica: 2017-10-02T11:55:59+02:00 da Barbara Gamberini

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