Il punto sul pacchetto di misure attualmente in vigore

Tutte le agevolazioni di alta quota

In attesa di capire se la proroga al 30 settembre (scattata con il decreto milleproroghe) consentirà alle Regioni di fare quello che la legge demanda e mettere così mano al sistema delle comunità montane, assume rilievo esaminare, in concomitanza con l’operazione di rivisitazione del quadro delle competenze amministrative nelle zone montane, le principali disposizioni normative che il legislatore nazionale ha finalizzato al sostegno dell’esercizio delle attività agricole in tali aree.

In attesa di capire se la proroga al 30 settembre (scattata con il decreto milleproroghe) consentirà alle Regioni di fare quello che la legge demanda e mettere così mano al sistema delle comunità montane, assume rilievo esaminare, in concomitanza con l’operazione di rivisitazione del quadro delle competenze amministrative nelle zone montane, le principali disposizioni normative che il legislatore nazionale ha finalizzato al sostegno dell’esercizio delle attività agricole in tali aree.

La premessa da cui partire è la non necessaria corrispondenza tra l’ambito territoriale di competenza delle Comunità montane e la definizione di terreni montani utilizzata dal legislatore per individuare i destinatari dei benefìci e degli incentivi riferiti a chi opera in questi territori.

Quest’ultima puntualizzazione è motivata dal fatto che i criteri dettati dalle leggi regionali e, in via suppletiva, dallo stesso legislatore nazionale per delimitare i territori che possono ricadere nell’ambito di competenza delle Comunità montane (il limite altimetrico indicato dalla Finanziaria 2008 è di 500 metri e, per le regioni alpine, di 600 metri) non sempre sono gli stessi di quelli presi in considerazione per l’individuazione dei territori montani nell’ambito dei quali le imprese agricole possono godere di trattamenti peculiari di carattere anche agevolativo.

Così, ad esempio, a norma dell’articolo 9, comma 2, del Dpr n. 601 del 1973, nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

La norma appena citata definisce come territori montani quelli appartenenti a una delle seguenti categorie:
1) situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare;
2) contenuti nell’elenco dei territori montani compilato dall’allora esistente Commissione censuaria centrale;
3) facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Tutte le agevolazioni di alta quota - Ultima modifica: 2009-03-11T16:56:24+01:00 da Redazione Terra e Vita

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