Vendite di bio on line, l’operatore deve essere certificato

La Corte di giustizia europea, in una sentenza emanata il 19 ottobre 2017, non esclude il riconoscimento comunitario dei venditori on line

I venditori di prodotti biologici attraverso la rete dovranno sottostare al riconoscimento comunitario come gli altri operatori della filiera e cioè produttori, importatori e trasformatori per essere immessi nel relativo sistema di controllo.

Ciò contrariamente a quanto accade ora. Tali operatori ritengono  infatti di poter usufruire i della deroga prevista dalla regolamentazione comunitario relativamente all’obbligo di registrazione nel sistema di controllo a condizione che non producano, trasformino o importino i prodotti biologici ma provvedano solo a venderli al consumatore finale.

bioE’ quanto ha affermato la sentenza della Corte di giustizia europea in una sentenza emanata il 19 ottobre 207 e riguardante il caso di un venditore tedesco di prodotti biologici offerti attraverso internet.

La sentenza non ha accettato, come il più delle volte accade, il parere dell’Avvocato generale della Corte che riteneva, invece, che la deroga si applicasse pienamente anche ogni operatori delle vendite on-line.

I giudici infatti hanno accettato la tesi del ricorrente e della stessa Commissione secondo cui la deroga si applica agli operatori che vendono direttamente al consumatore finale nel senso che, affinché prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

E’ evidente che le vendite on-line non realizzano la condizione della presenza dell’acquirente nel luogo di vendita dei prodotti stessi e in presenza anche del venditore.

I giudici comunitari aggiungono che sarebbe in contrasto col sistema di controllo introdotto dal regolamento comunitario in materia di prodotti bio, avallare un’interpretazione che trasformerebbe un’eccezione, concepita per casi ben determinati e limitati, sia quanto al numero sia quanto all’importanza economica, in una regola idonea a costituire una deroga al sistema di controllo per un’ampia parte delle vendite on-line, nonché per altre forme di vendita a distanza, nonostante il fatto che tali canali di distribuzione rivestano un’importanza considerevole e crescente nel contesto della produzione biologica.

I fatti in giudizio risalgano al 2012 allorquando una ditta di trade on-line tedesca aveva posto in vendita una miscela di spezie bio da utilizzare nei caminetti senza che la ditta stessa fosse al sistema di controllo previsto dalla regolamentazione comunitaria. Una ditta concorrente produttrice di prodotti bio regolarmente riconosciuta, aveva diffidato l’operatore a proseguire la vendita e una volta ottenuta la cessazione delle vendite aveva richiesto  un piccolo rimborso spese per la procedura di diffida posta in atto.

Ma è stato proprio nel corso del procedimento giudiziario per il riconoscimento del piccolo debito si è arrivati fino all’ultimo grado e cioè la Cassazione tedesca che ha interpellato i giudici comunitari.

In particolare ai giudici è stata sottoposto la seguente questione pregiudiziale:«Se sussista una vendita effettuata “direttamente” al consumatore finale, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Ce 834/2007, già per il solo fatto che l’operatore ovvero il suo personale addetto alla vendita vendano i prodotti al consumatore finale senza l’intermediazione di terzi, ovvero se, per poter ritenere che i prodotti siano venduti “direttamente”, occorra altresì che la vendita avvenga presso il luogo di immagazzinamento dei prodotti in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale».

I giudici nonostante il parere diverso dell’Avvocato generale hanno quindi affermato che tali vendite per essere considerate in deroga per i controlli debbono essere effettuate alla presenza del venditore e dell’acquirente.

LA MASSIMA

L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Ce 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento Cee 2092/91, deve essere interpretato nel senso che, affinché prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

Vendite di bio on line, l’operatore deve essere certificato - Ultima modifica: 2017-10-25T15:21:40+02:00 da Alessandro Maresca

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