Tutte le aliquote contributive in vigore per il 2018

Le tabelle per operai, impiegati e dirigenti agricoli. Dai premi di produttività alle regole previdenziali per i contratti di prestazione occasionale.

Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive Inps in vigore nel settore agricolo, per l’anno 2018, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (e assimilati), di aziende agricole.

Lavoratori dipendenti

Aumenti di aliquota fondi pensione (Fpld)

Dopo in completamento del percorso di allineamento dell’aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendenti per il 2018, rimane ancora da applicare l’aumento annuo dello 0,20% del contributo Fpld a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi

Tfr ai Fpld - Esoneri compensativi

La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli.

L’art. 1, c. 764, della L. n. 296/2006 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il Tfr ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo Inps l’esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del Tfr è, invece, parziale l’esonero è direttamente proporzionale.

Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l’esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura dello 0,28%.

Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

Il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della L. n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività è stato reso definitivo dalla legge Fornero (L. n. 92/2012). La misura non è, peraltro, oggi applicabile per mancanza del rifinanziamento del fondo.

In particolari ipotesi è comunque applicabile l’art. 55 della L. n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro e l’esenzione piena della quota contributiva a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano “pariteticamente” i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 € annui.

Contribuzione per il finanziamento Naspi

Ricordiamo di seguito le principali regole poste dal Jobs act.

Contributo ordinario

Il finanziamento della Naspi avviene attraverso il contributo in precedenza previsto per il finanziamento della disoccupazione non agricola, l’aliquota è d’ordinario pari all’1,61% (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). Nel settore agricolo la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67% già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile. Il contributo non è dovuto per:

- i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti;

- i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel Dpr. n. 1525/63;

- gli apprendisti;

così come non è dovuto per gli operai agricoli Otd (Dlgs. n. 368/2001 e Dlg. n. 81/2015).

Contributo aggiuntivo per licenziamento

Nel settore primario non è dovuto nemmeno il contributo aggiuntivo previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell’apprendistato.

La Naspi e la contribuzione innanzi citate sono quindi applicabili unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura.

Contribuzione per la formazione continua

Per gli operai agricoli il contributo è dello 0,30% di cui alla L. n. 845/78 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua.

Nel settore è attivo il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura (FOR.AGRI).

Contribuzione al Fondo di integrazione salariale Inps

L’agricoltura è interessata dall’applicazione della speciale normativa per l’integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni sia in favore di operai che dei soggetti aventi qualifica impiegatizia (non rientra tra i settori produttivi interessati al Fondo residuale Inps.

Il ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/5/2016) ha confermato tale esclusione e ha chiarito come anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, i dipendenti beneficiano, infatti, della cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA), ancorché esonerati dall’obbligo di versare all’Inps la contribuzione prevista.

Riduzione contribuzione Inail

La riduzione contributiva riguarda i “premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e ciò tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale. L’accesso al beneficio d’ordinario non richiede la presentazione di alcuna istanza, viceversa per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, per l’accesso allo sgravio le aziende interessate debbono presentare apposita domanda.

Per l’anno 2017 la misura della riduzione era fissata 16,48% dei premi e contributi; non ancora noto il valore per l’anno 2018.

Zone svantaggiate e montane

Nessuna novità per il 2018:

- 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);

- 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1, Reg. (Ce) n. 1260/99 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Contratto di prestazione occasionale

La L. n. 96/2017, art. 54 bis, ha introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “contratto di prestazione occasionale” in sostituzione dei vecchi voucher.

La norma prevede il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata Inps, nella misura del 33% del compenso, previsto inoltre il versamento del premio Inail per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 3,5% del compenso, posto a carico dell’utilizzatore.

Co.co.co.

Pare aver trovato pace l’assetto contributivo dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps; per il 2018 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata sono fissate nel:

• 33% per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

• 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva che non siano assicurati anche presso altre forma pensionistiche obbligatorie;

• 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatori e per quelli già titolari di pensione.

tab. 1 Operai agricoli e florovivaisti – Aliquote contributive 2018
Voci contributive OTI OTD
In complesso A carico azienda A carico lavoratore In complesso A carico azienda A carico lavoratore
Aziende agricole tradizionali
Totale contributi 45,9365 37,0965 8,84 45,7365 36,8965 8,84
Aziende diretto coltivatrici
Totale contributi 44,4065 35,5665 8,84 44,2065 36,3665 8,84
Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Totale contributi 49,3365 40,4965 8,84 49,1365 40,2965 8,84

 

tab. 2 Dirigenti agricoli – Aliquote contributive 2018
Voci contributive Dirigenti a tempo indeterminato Dirigenti a tempo determinato
In complesso A carico azienda A carico lavoratore In complesso A carico azienda A carico lavoratore
Contributi Inps
Totale contributi 32,97 24,13 8,84 34,37 25,53 8,84
Contributi Enpaia
Totale contributi 12,00 9,50 2,50 12,00 9,50 2,50

 

tab. 3 Operai e impiegati, riepilogo aliquote contributive 2018
Tipo di contribuzione OTI OTD Impiegati a TI Impiegati a TD
A carico azienda A carico lavoratore A carico azienda A carico lavoratore A carico azienda A carico lavoratore A carico azienda A carico lavoratore
Imprese agricole tradizionali
Ordinaria 37,0965 8,84 36,8965 8,84 25,63 8,84 27,03 8,84
Zone montane 9,4991 8,84 9,4491 8,84 6,6325 8,84 6,9825 8,84
Zone svantaggiate 12,0749 8,84 12,0109 8,84 8,4056 8,84 8,8536 8,84
Imprese agricole diretto coltivatrici
Ordinaria 35,5665 8,84 35,3665 8,84 24,10 8,84 25,50 8,84
Zone montane 9,1166 8,84 9,0666 8,84 6,250 8,84 6,600 8,84
Zone svantaggiate 11,5853 8,84 11,5213 8,84 7,916 8,84 8,364 8,84
Imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale
Ordinaria 40,4965 8,84 40,2965 8,84 25,63 8,84 27,03 8,84
Zone montane 10,3491 8,84 10,2991 8,84 6,6325 8,84 6,9825 8,84
Zone svantaggiate 13,1629 8,84 13,0989 8,84 8,4056 8,84 8,8536 8,84

 

tab. 4 Co.co.co., riepilogo aliquote contributive 2018
Voci contributive In complesso A carico committente A carico collaboratore
Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria
Totale contributi 33,72 22,48 11,24
Titolari di partita Iva
Totale contributi 25,72 17,15 8,57
Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria
Totale contributi 24,00 16,00 8,00
Tutte le aliquote contributive in vigore per il 2018 - Ultima modifica: 2018-02-22T12:01:32+01:00 da K4

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