Il Tar di Trento stigmatizza i lunghi silenzi di Agea

Altra sentenza contraria all’Agenzia ed ennesima storia di “mala-Agea”: gli imprenditori che richiedono l’accesso alla riserva nazionale dei titoli hanno diritto ad una risposta formale ed eventuali anomalie nelle domande devono essere formalmente contestate. E per evitare l’inosservanza del dispositivo, il Tar nomina subito un commissario ad acta

Un operatore agricolo con azienda in provincia di Trento, presenta la domanda Pac per l’anno 2016 unitamente a quella di accesso alla riserva nazionale dei titoli e, non solo non riceve nessun pagamento ma neppure nessuna risposta alle richieste di informazioni sullo stato delle proprie domande.

La sorprendente risposta dell’Agea arriva solo allorquando l’operatore agricolo si rivolge al Tar regionale di Trento per chiedere di imporre alla stessa Agea di comunicargli l’esito della sua doppia domanda.

Nella memoria di costituzione l’intimata Agea ha sostenuto che mediante la consultazione del sito di riferimento, cioè quello del Sian, la ricorrente, o il soggetto dalla stessa delegato, cioè il Caa per il tramite del quale era stata presentata la domanda, avrebbe potuto apprendere l’accertamento dell’anomalia delle domande per il mancato rispetto di alcuni requisiti richiesti per accedere ai benefici contributivi.

E’ questa l’ennesima storia di “mala-Agea” che si conclude con una sentenza di condanna del comportamento dell’Agenzia che risulta essere ritenuto al di fuori dei normali schemi previsti dalla legislazione in materia di diritto amministrativo.

Il giudizio del Tar

Il Tar nella sua sentenza, rileva preliminarmente che AGEA era tenuta ad adottare espressamente i provvedimenti conclusivi dei procedimenti iniziati con le domande inoltrate dalla ricorrente quanto meno entro il termine stabilito dall’art. 75 del regolamento UE n. 1306/2013 (disposizioni sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune), ossia entro il 30 giugno 2017, attesa l’assenza - come espressamente dedotto dalla ricorrente e non contestato dalla difesa dell’intimata Agenzia - di specifiche diverse istruzioni operative inerenti alla tempistica della procedura per la Campagna 2016.

Dagli atti di causa, prosegue la sentenza del Tar pubblicata il 17 ottobre 2018, nessun provvedimento conclusivo risulta adottato da AGEA in relazione alle predette domande, né emerge l’invio all’interessata, o all’organismo dalla stessa delegato, di qualsivoglia comunicazione inerente le richieste di contribuzione.

Le schermate del Sian hanno solo valore informativo

A tal riguardo, precisa il Tar di Trento, non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla difesa della convenuta secondo cui la “schermata” apparsa nel sito dell’agenzia conterrebbe il rigetto delle domande e consentirebbe di apprendere l’esito negativo delle stesse, in quanto la schermata stessa ha solo valore cognitivo e non contiene elementi provvedimentali come tali suscettibili di annullamento.

I giudici amministrativi ricordano quindi che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata.

Ne consegue, in relazione al caso in esame, che le eventuali “notizie” apparenti dalla consultazione del sito non possono costituire né surrogare i definitivi provvedimenti che AGEA avrebbe dovuto adottare, entro il termine del 30 giugno 2017.

Un commissario ad acta

Questa volta la sentenza del Tar di Trento non si limita ad accogliere il ricorso e ad imporre all’Agea di dare esecuzione entro trenta giorni al disposto della sentenza e cioè di completare formalmente con provvedimento espresso la prevista istruttoria della domanda. Il Tar ipotizza anche una possibile inadempienza dell’Agenzia nei termini prescritti per cui dispone sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta che possa eseguire il dispositivo della sentenza non appena scaduto il termine ordinario indicato nella sentenza stessa.

Il disposto della sentenza ha tenuto conto del fatto che in passato e in altre situazioni, l’Agea ha disatteso il disposto di una sentenza che la condannava ad annullare gli effetti di provvedimenti dalla stessa emessi costringendo i ricorrenti ad un successivo ricorso al Tar per ottenere un secondo giudizio di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Riguardo a questi precedenti, la giurisprudenza cita anche casi di Commissari ad acta che non sono potuti intervenire in quanto l’Agea ha finalmente deciso di adempiere un giorno prima del loro insediamento rifiutando anche agli stessi il riconoscimento dei relativi onorari per l’attività propedeutica svolta.

Un manifesto di protesta contro i ritardi di Agea (foto di Claudio Ricci)
Il Tar di Trento stigmatizza i lunghi silenzi di Agea - Ultima modifica: 2018-10-29T00:04:59+01:00 da Lorenzo Tosi

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