Dopo circa un anno dall’entrata in vigore del contratto di prestazione occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), a seguito dell’articolo 1 commi dal 343 al 354 della l. 197 del 29 dicembre 2022 (Finanziaria 2023), l’Inps ha ritenuto opportuno fornire le prime indicazioni operative attraverso la circolare n.102 del 12 dicembre . Precedentemente l’istituto aveva emanato la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 con cui si era limitata a illustrare le novità che la norma aveva introdotto nell’ambito delle prestazioni occasionali in agricoltura. Tale formula contrattuale può avere una durata di 12 mesi durante la quale possono essere effettuate non più di 45 giornate lavorative. Per quanto attiene la tipologia di qualifica per la quale è possibile assumere con questa formula contrattuale, l’istituto previdenziale ha chiarito che non è possibile assumere impiegati e che gli unici che possono essere assunti con il contratto di prestazione occasionale a tempo determinato sono gli operai agricoli.
Le finalità del contratto
La finalità per la quale è stato introdotto il contratto di prestazione occasionale a tempo determinato in agricoltura sono diverse. La prima è quella di aiutare le imprese agricole a creare condizioni tali per facilitare la ricerca di manodopera per svolgere le attività stagionali. La seconda finalità riguarda la facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso sia la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese agricole sia cercando di favorire l’entrata nel mondo del lavoro di soggetti che avrebbero difficoltà a trovare lavoro come: i disoccupati, i percettori di prestazioni previdenziali ed assistenziali, pensionati, giovani impegnati in un ciclo di studi, detenuti ed internati ammessi al lavoro esterno, persone che godono della semilibertà.
Oltretutto i compensi percepiti da tali lavoratori sono:
- totalmente esenti da qualunque imposizione fiscale;
- non incidono in alcun modo sullo stato di disoccupato od inoccupato del lavoratore purchè non siano superate le 45 giornate lavorate nell’anno civile;
- l’importo corrisposto al lavoratore è cumulabile con qualunque tipologia di trattamento pensionistico.
Inoltre per invogliare la persona a svolgere prestazioni occasionali a tempo determinato in agricoltura il legislatore ha previsto che la contribuzione è da considerarsi utile per le seguenti finalità:
- per eventuali prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole;
- deve essere considerata per determinare il reddito utile al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno.
I datori di lavoro interessati
I datori di lavoro agricolo a cui è data facoltà di stipulare contratti di prestazioni occasionali a tempo determinato in agricoltura, sono tutti coloro che risultano iscritti alle gestioni previdenziali agricole dell’Inps. Altro requisito fondamentale per i datori di lavoro agricolo è quello di rispettare i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro che devono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo che risultino comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’applicazione di tale formula contrattuale è stata limitata dal legislatore soltanto per svolgere attività di tipo stagionale, comprese le attività agricole connesse, che si svolgono soltanto in particolari periodi dell’anno. Questo significa che il contratto di prestazione occasionale a tempo determinato in agricoltura potrà essere applicato, ad esempio, per la semina, la raccolta del prodotto, la potatura, la pastorizia, la vinificazione, la molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc.
Una precisazione importante viene effettuata dall’Inps: le prestazioni occasionali a tempo determinato non possono essere poste in essere dalle agenzie di somministrazione. Per cui i datori di lavoro agricolo che si rivolgono ad agenzie di somministrazione possono farlo soltanto per richiedere lavoratori da assumere regolarmente.
Obblighi dei datori di lavoro
I datori di lavoro agricolo che devono assumere prestatori occasionali a tempo determinato devono svolgere questi adempimenti:
- verificare che il lavoratore sia in possesso dei requisiti per procedere all’assunzione, facendosi rilasciare una autocertificazione attraverso cui si riesca ad evincere la condizione soggettiva del lavoratore;
- inviare al Centro per l’Impiego, competente territorialmente, una unica comunicazione preventiva obbligatoria, anche se le 45 giornate annue lavorate possono essere svolte in periodi differenti. Questo significa che è possibile inviare una comunicazione di assunzione che abbia, ad esempio, come data di inizio il 2 gennaio 2023 e data fine rapporto il 31 dicembre 2024 purché si tenga conto delle giornate effettive di lavoro;
- stipulare anche un unico contratto LOAgri di durata di 12 mesi.
L’obbligo relativo all’informativa che deve essere inviata al lavoratore viene assolta per i lavoratori agricoli occasionali a tempo determinato, tramite la consegna della copia della comunicazione di assunzione. L’iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in una unica soluzione anche alla scadenza del rapporto di lavoro. I compensi possono essere erogati anticipatamente settimanalmente, ogni quindici giorni, o con cadenza mensile considerando quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro agricolo.
I datori di lavoro agricolo hanno anche l’obbligo di provvedere al pagamento della contribuzione unificata previdenziale ed assistenziale agricola che comprende alle l’importo dovuto all’Inail i cui importi spettanti verranno trasferiti dall’Inps.
L’aspetto sanzionatorio
La prima sanzione in cui può incorrere il datore di lavoro agricolo è quella di vedersi trasformare il contratto di prestazione occasionale a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato nel caso in cui dovessero essere superate le 45 giornate di lavoro nell’anno.
Nel caso in cui il datore di lavoro:
- utilizzi lavoratori differenti da quelli a cui può essere applicato il contratto di prestazione occasionale a tempo determinato in agricoltura;
- sia accertato che sia stato violato l’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego, tranne che violazioni siano conseguenti ad informazioni incomplete o non veritiere a seguito dell’autocertificazione rilasciata dal lavoratore gli verrà corrisposta una sanzione amministrativa compresa tra €500,00 ed €2.500,00 per ogni giornata per la quale viene accertata una violazione.
Infine l’Inps ha tenuto a precisare che per questi casi non potrà essere applicata la procedura di diffida prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n.124 del 23 aprile 2004.