Mangimi, giro di vite sull’etichettatura e sanzioni più pesanti

mangimi
Il decreto sanzionatorio riguarda tutte le tipologie di mangimi.
Il decreto di recepimento del Regolamento Ce n. 767/2009, in vigore in Italia da 6 mesi, riguarda tutte le tipologie di mangime e stabilisce anche le norme di commercializzazione e utilizzo.

Con la pubblicazione del Decreto legislativo 3 febbraio 2017, n. 26 l’Italia adempie alla richiesta dell’Unione europea di stabilire “sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive” per le violazioni alle disposizioni previste dal Regolamento Ce n. 767/2009 che stabilisce le norme sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.
Sebbene tale adempimento sia stato espletato con un ritardo di oltre 7 anni rispetto a quanto previsto dal Regolamento comunitario, che ne prevedeva l’adozione entro la data di applicazione dello stesso (1° settembre 2010), non ha di fatto creato alcun vuoto normativo, in quanto le violazioni sono state, sino a ora, sanzionate con Legge 281/1963, modificata da ultimo, proprio per l’articolato relativo alle sanzioni, dalla Legge n.4 del 2011.
Il Decreto legislativo 26/2017 è entrato in vigore il 1° aprile 2017. Pesce d’aprile? No, in realtà c’è poco da scherzare, infatti se le violazioni su commercializzazione, etichettatura e sicurezza erano sanzionate con 3 generici articoli della Legge 281/1963, si passa ora a un intero Decreto legislativo costituito da 22 articoli, di cui ben 16 stabiliscono nuove sanzioni.
Quali novità
Il Decreto è stato impostato con un elevato grado di dettaglio, prevedendo, in linea di principio, una specifica sanzione per ciascuna possibile violazione al Regolamento. Inizialmente per ogni comma del Regolamento esisteva un comma del Decreto con la specifica sanzione. Solo il costruttivo confronto tra le autorità estensori, le associazioni di categoria e le autorità di controllo ha permesso di accorpare alcune sanzioni permettendo di raggiungere un buon risultato in termini di chiarezza e coerenza del testo e riduzione numerica delle sanzioni.
Nella fase di confronto si è anche condivisa una formulazione del testo che garantisse di evitare sanzioni multiple sul medesimo prodotto e si è posta particolare attenzione nell’individuare l’operatore a cui deve essere comminata la sanzione: il riferimento è per il “responsabile dell’etichettatura” quando la violazione deve essere contestata a tale soggetto, mentre si è fatto riferimento all’“operatore del settore” quando occorre individuare il soggetto responsabile per la violazione. Una attenzione volta a evitare l’elevazione di contestazione a due operatori per la medesima violazione. Si tratta di risultati importanti che, tuttavia, non sono sufficienti per nascondere il timore di come verrà applicata la nuova norma.
Norme di etichettatura, commercializzazione
e utilizzo dei mangimi
Per meglio valutare la portata della nuova disciplina sanzionatoria è fondamentale ricordare che con il Regolamento Ce n. 767/2009 l’Unione europea estendeva le norme generali di etichettatura oltre che all’etichetta del prodotto, anche all’etichettatura ossia a tutti i mezzi utilizzati per trasmettere un messaggio sul prodotto, comprendendo anche brochure, dépliant, siti web, etc. L’obiettivo del legislatore era quello di garantire la correttezza e la trasparenza delle informazioni all’acquirente.
Se nella percezione generale il Regolamento Ce n. 767/2009 stabilisce le norme di etichettatura per le materie prime e i mangimi composti, in realtà è molto di più. Il regolamento stabilisce le norme di commercializzazione e utilizzo dei mangimi.
Pertanto il decreto sanzionatorio riguarda tutte le tipologie di mangimi – mangimi semplici, mangimi composti (completi, complementari, dietetici), premiscele e additivi. Per queste ultime due categorie di prodotti, sono stabilite sanzioni particolari per violazioni inerenti la sicurezza e la commercializzazione, responsabilità e obblighi, restrizioni e divieti, princìpi di presentazione ed etichettatura, prescrizioni obbligatorie aggiuntive per etichettatura di mangimi non conformi (artt. 4-6, 11-12 e 20 del Regolamento).
Le sanzioni risultano modulate con sanzioni più elevate per condotte che hanno ripercussione sulla sicurezza dei mangimi, del consumatore o dell’ambiente, rispetto a non conformità ritenute meno gravi, come a esempio la rispondenza analitica del prodotto a quanto dichiarato in etichetta, per le quali le sanzioni sono state modulate diversamente per i tenori analitici, rispetto ai valori relativi agli additivi dichiarati in etichetta.
Sanzioni di entità
più elevata
Essendo in vigore solo da pochi mesi al momento anche Assalzoo non ha ancora raccolto sufficienti informazioni relative all’applicazione del Decreto n.26/2017 per poter trarre le prime impressioni sulla sua applicazione. Tuttavia essendo evidente il grado di dettaglio delle violazioni individuate e sanzionate è lecito ipotizzare che oltre ai consueti controlli analitici verranno aggiunti controlli sull’etichettatura e sulle allegazioni, con sanzioni di entità più elevata.
Si anticipa che il Ministero della Salute sta predisponendo il Decreto sanzionatorio per le violazioni di cui al Regolamento Ce n. 1831/2003 relativo agli additivi destinati all’alimentazione degli animali.

Mangimi, giro di vite sull’etichettatura e sanzioni più pesanti - Ultima modifica: 2017-10-17T15:07:17+02:00 da Lucia Berti

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