Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026 è stata pubblicata la Legge 4/2026, di conversione del D.L. 175/2025, che introduce nel nostro ordinamento una serie di novità rilevanti in materia di agrivoltaico. Le disposizioni non si limitano a una definizione giuridica del concetto, ma producono effetti operativi concreti, incidendo in modo diretto sulle modalità di realizzazione degli impianti, sulla loro localizzazione e sulle garanzie richieste per assicurare la compatibilità con l’attività agricola.
La definizione giuridica
La conversione in legge del D.L. 175/2025 conferma innanzitutto la definizione giuridica degli “impianti agrivoltaici” e ne disciplina le condizioni di realizzazione, chiarendo che tali impianti devono preservare la continuità delle attività agricole e pastorali, anche attraverso l’impiego di tecnologie avanzate. Parallelamente, il decreto interviene sul quadro autorizzativo degli impianti da fonti rinnovabili nel settore industriale, semplificando le procedure e rimuovendo l’obbligo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). Viene inoltre ampliata la nozione di “aree idonee”, estendendola a tutti gli stabilimenti industriali e alle aree agricole poste entro un raggio di 350 metri, purché non già destinate a produzioni di valore particolare. La legge introduce, infine, specifici controlli comunali sulla compatibilità agricola degli impianti agrivoltaici, accompagnati da un sistema sanzionatorio in caso di violazioni.
Il concetto di continuità delle attività agricole
Uno degli elementi centrali del provvedimento è l’inserimento, per la prima volta in una norma primaria, della definizione di impianto agrivoltaico all’interno del Testo Unico Fer. Il decreto qualifica come agrivoltaico l'impianto fotovoltaico che "preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione", precisando che, a tal fine, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’utilizzo di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. In questo modo viene chiarito ufficialmente quando un impianto fotovoltaico possa essere considerato compatibile con l’attività agricola, distinguendolo dal semplice fotovoltaico a terra.
Le aree idonee
La disciplina dell’agrivoltaico trova ora una collocazione organica all’interno del nuovo Testo Unico Fer, che coordina e riunisce le regole relative alle aree idonee per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Tale riordino consente di disporre di un quadro normativo più uniforme e semplificato. Le aree idonee sono individuate in modo puntuale e comprendono, tra le altre, le aree già interessate da infrastrutture, i siti oggetto di bonifica, le cave e le discariche dimesse, le aree ferroviarie, stradali e aeroportuali, nonché le aree demaniali e militari. Alle regioni e alle province autonome è inoltre attribuito il compito di individuare ulteriori aree idonee, nel rispetto delle linee guida nazionali e nei limiti delle superfici agricole utilizzabili.
Pur introducendo una definizione chiara e regole generali, il decreto conferma che, per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, l’installazione resta consentita solo in presenza di specifiche condizioni o deroghe, come nel caso delle comunità energetiche rinnovabili o dei progetti finanziati dal Pnrr. Al di fuori delle aree idonee individuate e delle discipline speciali previste, l’installazione tradizionale di impianti fotovoltaici in area agricola non è ammessa. Ne consegue che, in assenza dei requisiti propri dell’agrivoltaico o delle deroghe espressamente previste, non è possibile realizzare impianti liberamente su qualsiasi terreno agricolo.
Controlli e sanzioni
Con la legge di conversione viene rafforzato anche il sistema dei controlli a tutela della compatibilità agricola. Per gli impianti agrivoltaici è infatti prevista un’asseverazione progettuale che attesti il mantenimento di almeno l’80% della Produzione lorda vendibile (Plv) agricola. A ciò si affiancano controlli da parte del comune territorialmente competente nei cinque anni successivi all’installazione, finalizzati a verificare che l’attività agricola continui a essere effettivamente svolta.
Come chiarito nella relazione illustrativa, l’articolo 2 del D.L. 175/2025 (comma 2, lett. g) interviene sull’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 190/2024, che disciplina le sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio degli impianti, con importi compresi tra 1.000 e 100.000 euro. Il riferimento al previgente articolo 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 199/2021 è sostituito dal rinvio al nuovo articolo 11-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024.
A seguito di un emendamento, è stato inoltre precisato che, fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni previste dal citato comma 8 dell’articolo 11 si applicano anche agli impianti agrivoltaici che non garantiscano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. In tale prospettiva, nei cinque anni successivi alla realizzazione dell’impianto, il comune verifica la persistente idoneità del sito all’uso agro-pastorale.
La ratio di questa disposizione è quella di prevenire la realizzazione di impianti che rispettino i requisiti solo in modo formale, evitando utilizzi strumentali dell’agrivoltaico a fini meramente speculativi e di sola produzione energetica. I controlli previsti consentono dunque di accertare, almeno fino al quinto anno dall’installazione, che l’attività agricola sia realmente preservata. Resta fermo che gli impianti agrivoltaici sono sempre consentiti sui terreni agricoli, purché sia garantita la compatibilità con l’attività agricola.










