Domanda
Nel 2020, 1a annualità, ho presentato domanda di aiuto chiedendo a premio 10 capi di asino, razza sarda, per un importo complessivo di 2mila euro ossia duecento euro a capo.
In data 18/06/2020 l’Argea, organismo pagatore della Regione Sardegna, ha chiuso il procedimento e il 23/06/2021 ha disposto il pagamento, a saldo, dell’importo di 1.200 euro, applicando una riduzione sull’importo da erogare poiché due capi non erano ammissibili a premio in quanto valutati dal prescritto Ente certificatore successivamente alla scadenza prevista dal Bando regionale. L’Argea, in ottemperanza al 1° capoverso dell’art. 31 reg. Ue n. 640/2014 art 31, ha applicato una sanzione del 25% sull’importo da erogare relativo agli otto capi ammissibili. Il numero dei capi irregolari (2) diviso i capi accertati (8), corrispondeva al 25%, da applicare all’importo da erogare pari a 1.600 euro.
A mio parere alla domanda in oggetto non è stato applicato il reg. Ue n. 2021/841 del 19 febbraio 2021 che ha modificato il regolamento Ue n. 640/2014.
L’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti per animale, di una misura di sostegno connessa agli animali o di un tipo di operazione nell’ambito di tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati, pertanto, ribadisco a mio parere, l’importo da erogare dovrebbe essere pari a 1.600 euro.
Il regolamento Ue n. 2021/841 è entrato in vigore il 30 maggio 2021 e si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Si evidenzia che l’erogazione del premio scaturente dalla domanda in oggetto è avvenuto successivamente al 1° gennaio 2021 e precisamente, come sopra detto il 23/06/2021.
L’Argea ha risposto testualmente:
«Preme sottolineare che l’art. 2, secondo capoverso, del reg. Ue 841/2021, recita:
“…Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.
Si intende per “periodo di erogazione del premio”, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il caso della domanda di Misura 13 del Psr che ha un periodo di erogazione del premio a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L’applicazione del Reg. Ue 841/2021 a partire dalle domande dell’annualità 2021, garantisce l’uniformità di applicazione delle riduzioni/sanzioni tra beneficiari di domande presentate fino all’annualità 2020.
Per quanto sopra, si conferma quanto comunicato con nota n. 83956 del 22/12/2021 e si dispone la chiusura del procedimento e confermando che l’importo spettante è pari a 1.200 euro».
Vorrei cortesemente conoscere la vostra interpretazione.
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