Il greening è il 50,16% del valore base

    greening

    Domanda

    Mi hanno assegnato 21 ha ammissibili in zona svantaggiata in Sardegna per 932 € di domanda unica. Che importo dovrei percepire del greening?

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    Il greening è il 50,16% del valore base
    - Ultima modifica: 2016-01-14T12:06:14+01:00
    da Sandra Osti
    Il greening è il 50,16% del valore base - Ultima modifica: 2016-01-14T12:06:14+01:00 da Sandra Osti

    3 Commenti

      • Con la nuova Pac 2015-2020, un olivicoltore in Campania percepirà:
        – il pagamento di base, calcolato da Agea, il cui valore può essere individuato dal Registro nazionale dei titoli;
        – il pagamento greening, pari al 50,16% del pagamento di base;
        – se è giovane agricoltore, il pagamento per i giovani agricoltori, pari al 25% del pagamento di base, per i primi 90 ettari;
        – il pagamento accoppiato di circa 130 euro/ha, se le superfici olivicole sono oggetto di sistemi di qualità DOP/IGP.
        Il fatto che il terreno si trova in zona svantaggiata non genera maggiori pagamenti del primo pilastro della Pac.
        Per le zone svantaggiate, tuttavia, l’agricoltore può fare domanda alla Regione Campania per beneficiare le “indennità compensative della Misura 12 del Psr 2014-2020.
        Angelo Frascarelli

      • L’agricoltore ha ben sei possibilità per dimostrare di essere agricoltore attivo (vedi Terra e Vita n. 2/2016).
        Una di queste sei possibilità è il possesso della Partita Iva. Più precisamente il Decreto ministeriale n. 6513 del 18/11/2014 e successive modificazioni recita l’agricoltore è “attivo” se “titolare di partita Iva, attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014”; se l’agricoltore possiede l’azienda in zona “non montana e non svantaggiata”, dal 2016, deve anche disporre anche della dichiarazione annuale Iva.
        La dichiarazione dell’Iva presuppone la tenuta della contabilità Iva; pertanto, anche se l’agricoltore rientra nel regime di esonero, l’agricoltore deve rinunciare al regime di esonero, al fine di presentare la dichiarazione annuale dell’Iva.
        Infatti, la normativa fiscale per le imprese agricole prevede “l’esonero” dalla tenute delle scritture contabili ed adempimenti connessi, tra i quali la presentazione della “Dichiarazione Annuale Iva” nel caso di un volume d’affari è inferiore a 7.000 euro; tuttavia è possibile “optare” per la tenuta della contabilità, mediante la “rinuncia all’esonero”, indipendentemente dalla presenza di fatturato.
        La dichiarazione annuale dell’Iva potrà essere presentata nei termini previsti dalla normativa fiscale, quindi anche a settembre; infatti Agea effettuerà i controlli dopo quella data.
        La tenuta delle scritture contabili e i connessi adempimenti sono comunque molto impegnativi per gli agricoltori, soprattutto se hanno un fatturato limitato.
        La normativa sulla Pac offre altre possibilità di essere “agricoltore attivo”, che evita la necessità della tenuta delle scritture contabili ai fini Iva.
        Ad esempio l’agricoltore è “attivo” se l’importo dei pagamenti diretti dell’anno precedente è pari ad almeno il 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno precedente.
        La quasi totalità degli agricoltori rientrano in questa fattispecie e quindi possono facilmente dimostrare di essere “agricoltore attivo” anche senza Partita Iva o senza dichiarazione annuale dell’Iva.

        Angelo Frascarelli

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