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L’Agea dimezza i tempi
entro i quali è possibile
richiedere la reimissione
dell’assegno di un pagamento
di un aiuto non andato a
buon fine per inesatta indicazione
dell’Iban relativo al conto sul
quale l’aiuto doveva essere versato.
Si riduce quindi da 180 a 90
giorni il termine entro il quale
l’agricoltore può indicare il codice
Iban corretto per consentire
all’Agea il corretto pagamento
dell’aiuto dimenticando forse
che questo periodo trascorre velocemente
e quindi si esaurisce
solo per riuscire a sapere i motivi
del mancato accredito dell’aiuto.
In molti casi l’agricoltore comincia
a ipotizzare che il mancato
pagamento sia dovuto a una
anomalia bloccante rilevata nella
domanda di aiuto al momento
del controllo e solo dopo tantissimi
tentativi si riesce a sapere
che il bonifico dell’Istituto tesoriere
dell’Agea non è stato eseguito
a causa dell’Iban non corretto
del creditore.
Nessun onere di segnalazione
compete all’Agea stessa nei
confronti del beneficiario al quale
non è stato possibile accreditare
l’aiuto per mancata corretta
indicazione dell’Iban relativo al
conto bancario o postale, ma incombe
solo sul beneficiario l’obbligo
di segnalare il mancato pagamento
e di richiedere la reimissione
dell’assegno.
Secondo l’Agea i motivi dei
pagamenti non andati a buon
fine possono dipendere da:
1. dati Iban incompleti o non
corretti;
2. dati Iban riferiti a soggetto
diverso dal richiedente l’aiuto;
3. conto bancario chiuso al
momento del pagamento;
4. beneficiario deceduto, con
conto corrente non più attivo.
L’agricoltore per riottenere il
pagamento dell’aiuto può rivolgersi
al Caa dove ha presentato
la domanda.
La prescrizione risulta particolarmente
gravosa in caso di
decesso del beneficiario in
quanto spesso gli eredi sono
estranei al mondo agricolo e
quindi non conoscono le complesse
procedure per richiedere
e ottenere tali aiuti.
I termini entro i quali i beneficiari
sono tenuti a fornire le
informazioni bancarie sono:
– entro 90 giorni dalla scadenza
del termine ultimo previsto
da ciascun regime di aiuto,
disciplinato dalla Regolamentazione
comunitaria per l’erogazione
dell’aiuto oggetto della
domanda a carico del Feaga;
– entro 90 giorni dall’avvenuto
pagamento, nel caso di erogazione
a carico del Feasr (sviluppo
rurale);
– nel caso di decesso del beneficiario,
entro 15 mesi dall’evento.
La decisione di restituire alla
Comunità dopo brevissimo tempo,
i fondi relativi ai pagamenti
che non è stato possibile eseguire
è stata presa anche su sollecitazione
della Commissione che
aveva constatato che ingenti
somme rimanevano per moltissimo
tempo, anche fino a oltre
due anni, bloccate in conti bancari
vincolati dell’Agea.