Con circolare n. 131 del 2 luglio 2015, l’ Inps. ha finalmente diramato le istruzioni utili per l’assolvimento degli adempimenti contributivi nel caso delle assunzioni congiunte.
Come si ricorderà, l’art. 9, comma 11, del Dl. 8 giugno 2013, n. 76 (conv. con mod. dalla L. n. 99/2013) ha introdotto nel settore agricolo italiano la fattispecie dell’“assunzione congiunta”.
Modifiche al modello UNILAV
Il ministero del Lavoro (decreto n. 85/2014) ha previsto le modalità operative per la comunicazione delle “assunzioni congiunte in agricoltura” introducendo alcune modifiche al Modello Unilav, denominato “UnilavCong”.
A decorrere dal 7 gennaio 2015 è, perciò, consentito l’invio delle comunicazioni di istaurazione, cessazione, variazione di “assunzioni congiunte in agricoltura” tramite l’applicazione web “Unilav-Congiunto” leggibile dal portale “cliclavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La circolare Inps, per gli adempimenti contributivi, individua un soggetto definito “referente unico”; nel caso dedotto tale figura può essere rappresentata da:
- l’impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
- il proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
- il soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.
Tale soggetto è, quindi, tenuto alla presentazione della Denuncia aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).
La circolare Inps precisa al riguardo che il referente unico ai fini dell’assunzione congiunta dovrà presentare la denuncia aziendale per fornire all’Inps anche le informazioni relative agli altri “co-datori di lavoro”.
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