L’Inps con la circolare n.127 dell’8 luglio scorso ha fornito indicazioni riguardo la proroga che viene concessa, ai lavoratori disabili gravi e a chi li assiste, per usufruire dei permessi e congedi (previsti dall’art. 33 commi 3 e 6 della L.104/92) dalla data di scadenza fino al termine dell’intero iter sanitario per la revisione dello stato di disabilità. Se al termine dell’iter sanitario verrà confermato lo status di disabile grave, prevedendo comunque un nuova revisione, il provvedimento sarà efficace fino alla data in cui terminerà l’iter sanitario della revisione prevista, senza dover presentare una nuova domanda per usufruire del beneficio.
L’Inps ribadisce anche l’obbligo per il lavoratore di comunicare all’istituto previdenziale e al datore qualunque variazione possa verificarsi relativamente alla domanda precedentemente presentata. Invece una nuova domanda per usufruire dei permessi o congedi concessi deve essere presentata solo se cambia il nominativo del datore di lavoro rispetto a quello indicato nella domanda, oppure quando il rapporto di lavoro cambia da tempo pieno a part-time e viceversa, o quando il lavoratore che deve assistere il disabile grave decide di modificare la tipologia di permesso che ha inizialmente richiesto.
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