Quella della “composizione del debito da sovraindebitamento” di cui alla legge n. 3/2012, è una disciplina complessa, poco nota pur in tempi di crisi economica, e riservata, oltre che alle famiglie (intese come “consumatori”, come definiti dalla legge) anche a quelle imprese e società che non sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali, e che non sono più strutturalmente in grado di far fronte ai propri debiti.
Le legge fallimentare non si applica alle imprese agricole individuali e alle società semplici, nonché agli altri tipi di società che, negli ultimi tre esercizi, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, abbiano avuto attivi patrimoniali inferiori a 300mila euro, abbiano ricavi inferiori a 200mila euro e abbiano debiti anche non scaduti inferiori a 500mila euro.
In ogni caso, la possibilità di accedere a questo strumento da parte delle imprese agricole in stato di sovraindebitamento è stata espressamente prevista dal Dl. n. 179/2012.
Tutti questi soggetti, possono dunque accedere alla procedura di composizione del debito da sovraindebitamento, che si verifica, secondo quanto stabilito dalla legge, in presenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
La “composizione” consiste, in sostanza, in una proposta, assistita da un soggetto terzo abilitato, che il debitore deve depositare presso il tribunale territoriale competente, che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, anche parziale, dei crediti. La proposta di accordo può anche prevedere la continuazione dell’attività di impresa.
I termini dell’accordo
La proposta di composizione deve consistere in un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e la soddisfazione, anche non integrale, dei creditori privilegiati, purché non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.
La legge prevede che nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità. Nella proposta di accordo vanno indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari
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