Negli ultimi mesi abbiamo visto da parte della P.A. una particolare attenzione alla movimentazione di campioni gratuiti senza valore forniti alla clientela soprattutto a scopo di campionature per assaggio e degustazione. Ma perché c’è più attenzione?
- perché spesso in tali cessioni si nascondono vere e proprie evasioni dal pagamento delle accise e delle imposte di fabbricazione;
- perché molte cessioni di campionature divengono prodotto da vendere o comunque prodotto da degustare a pagamento a costo iniziale zero;
- perché in tali cessione spesso si nascondono degli autoconsumi con la palese volontà di evadere imposte (in particolare Iva).
La questione è ancor più complicata se le cessioni hanno per oggetto vino e in genere prodotti soggetti ad accisa.
Orbene, ai sensi del comma 3, lettera d), dell’articolo 2, del Dpr. n. 633/72 le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa costituiscono operazioni rilevanti ai fini Iva, ad eccezione delle “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati” che non sono considerate cessioni di beni e quindi sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Quindi in principio è basato sull’imponibilità di tutte le cessioni gratuite (autoconsumi) che sono soggette ad Iva tranne che le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”. Quindi i campioni devono essere distribuiti gratuitamente, devono comunque essere di modico valore e con un contrassegno che renda palese a tutti lo status di campione gratuito. Sostanzialmente la differenza tra gli omaggi e le campionature gratuite è che i primi mirano alla promozione dell’immagine generale dell’azienda e i secondi alla conoscenza del prodotto al fine di implementarne le vendite.
Quanto al modico valore dobbiamo tener presente che la Rm. n. 430288/91 ci indica che “nella pratica applicazione, deve farsi riferimento agli usi commerciali (irrilevante quindi anche il riferimento al limite quantitativo di € 50 previsto dall’art. 2 comma 2 n. 4) previsto per la detraibilità dell’Iva sugli acquisti, ma riferito a beni estranei all’attività produttiva e commerciale dell’impresa) restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”. Anche la quantità di prodotti indicati è significativa a nostro avviso: se si parla di vino una campionatura gratuita non possono che essere due, tre bottiglie per tipo, non di più.
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