L’Inps con la circolare n.180 del 22 settembre scorso ha fornito spiegazioni riguardo i controlli che dovranno essere effettuati per verificare se le aziende, anche quelle del comparto agricolo, hanno usufruito correttamente del beneficio contributivo previsto dall’art. 1 Dl. 76/2013 (conv. nella L. 99/2013).
Tale beneficio è possibile ottenerlo assumendo a tempo indeterminato, o trasformando contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, di ragazzi di età compresa tra 18 e 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, oppure privi di diploma.
L’Inps precisa che possono usufruire dell’incentivo anche le aziende che assumono apprendisti, in quanto tale formula contrattuale è ritenuta un contratto a tempo indeterminato. È chiaro che le aziende potranno usufruire del beneficio se avranno rispettato anche altre condizioni, quali: l’incremento occupazionale netto rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti che deve essere mantenuto per ogni mese di calendario; essere in possesso di un Durc regolare e rispettare il contratto collettivo e gli obblighi di legge, e gli obblighi previsti dall’art. 31 del Dlgs n.150/2015.
Il beneficio spetta comunque all’azienda nel caso in cui l’incremento occupazionale non si verifica a seguito di: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria da parte del lavoratore dell’orario di lavoro, nel caso di licenziamento per giusta causa.
Gli importi del beneficio
Il beneficio previsto consiste in un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, che non può superare € 650 per lavoratore
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