L’Inps è intervenuta con una circolare (n. 107 del 5 luglio) e un messaggio (n. 2887 del 12 luglio) per chiarire l’operatività del nuovo sistema di gestione del lavoro occasionale introdotto in sostituzione dei vecchi “voucher” (L. n. 96 del 21 giugno 2017 -G.U. n. 144 del 23/6/2017).
I datori di lavoro possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionale, secondo due modalità: il Libretto famiglia (denominato anche “Lf”, di cui parleremo in un prossimo numero della rivista) e il Contratto di prestazione occasionale (denominato anche “Cpo”). La legge definisce le prestazioni di lavoro occasionale: le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma e dei limiti economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
- a) per ciascun prestatore, avuto riguardo alla totalità degli utilizzatori, il compenso potrà essere non superiore a € 5.000;
- b) per ciascun utilizzatore, avuto riguardo alla totalità dei prestatori, con compensi di importo non superiore a € 5.000;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, potrà ammontare ad importi non superiori a € 2.500.
Tali importi sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
La gestione è resa da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps (www.inps.it - servizio: Prestazioni Occasionali).
La circolare Inps specifica, inoltre, rispetto al limite di cui alla precedente lettera b), che al fine del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le stesse categorie ammesse nell’ambito del settore agricolo.
I compensi erogati non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito utile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; i compensi sono esenti da tassazione Irpef.
La norma prevede, poi, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (365/366 giorni). Per il settore agricolo, il limite è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione oraria individuata dai Ccnl.
Non si può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale per i lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.; analogamente per i casi in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co..
Il prestatore ha diritto a riposo giornaliero, pause e riposi settimanali (Dlgs. n. 66/2003).
Rispetto ai vecchi “voucher” il compenso è corrisposto dall’Inps entro il 15 del mese successivo alla prestazione. Il pagamento avviene unicamente attraverso accredito sul conto corrente bancario fornito dal prestatore o, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali di Poste Italiane spa.
Norme specifiche per l’agricoltura
Per le imprese del settore agricolo, sempre salvo il limite dei 5 dipendenti, la possibilità di ricorso al Cpo è possibile, in analogia ai vecchi voucher, per:
- a) titolari pensione di vecchiaia o invalidità;
- b) giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o presso l’università;
- c) persone disoccupate;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a tempo determinato - Otd.
La circolare precisa che nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Ccnl stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Con messaggio n. 2887 del 12 luglio scorso, successivo alla circolare 107, l’Inps ha rettificato un errore in merito alla retribuzione oraria, pertanto la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal Ccnl è quella riportata in tabella. Sono escluse le retribuzioni previste dai vari Cpl (contratti provinciali). Nella stessa tabella sono anche indicati i compensi minimi giornalieri (per prestazioni non superiori a 4 ore).
L’importo del compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla somma calcolata sull’orario minimo di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore.
Dal punto di vista pratico, la norma stabilisce l’onere di comunicazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, mediante la piattaforma informatica Inps o per il tramite dei servizi di contact center dell’Inps, deve fornire le seguenti informazioni:
- dati identificativi del prestatore;
- misura del compenso pattuita;
- luogo di svolgimento della prestazione;
- durata della prestazione collocata entro un periodo massimo di 3 giorni consecutivi;
La comunicazione avviene tramite un calendario giornaliero gestito con la procedura Inps. Essendo la comunicazione “preventiva” la circolare Inps prevede, per motivi di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee), la prestazione non dovesse iniziare, l’utilizzatore effettua, per il tramite della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione, e ciò entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a 3 giorni consecutivi).
Decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo le somme per il finanziamento degli oneri gestionali.
Sanzioni
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi - importo di € 2.500 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al co., lett. c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Ccln stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps o di uno dei divieti sopra accennati, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.
Cosa è un “contratto di prestazione occasionale”
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
La misura del compenso è fissata dalle parti, ma non potrà essere inferiore, salvo quanto già detto per il settore agricolo, al livello minimo, stabilito in € 9 per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo giornaliero non può essere inferiore alla misura minima corrispondente a 4 ore lavorative, pari quindi a € 36, ciò anche qualora la durata effettiva della prestazione sia inferiore a quattro ore.
Al compenso, si applicano con oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps, nella misura 33%;
- premio assicurativo Inail, nella misura del 3,5%.
In pratica per un compenso minimo orario di € 9, la misura del costo ulteriore per l’utilizzatore dei predetti oneri è pari a € 2,97 (Inps Ivs), € 0,32 (Inail). Sui versamenti sono dovuti inoltre gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore (1%).
Non è possibile utilizzare il contratto per i datori di lavoro con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato (escluse le figure degli apprendisti).
Ai fini del computo si includono i dipendenti di ogni qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti ecc), si computano anche i lavoratori part–time nonché i lavoratori intermittenti in rapporto all’effettivo orario svolto. La media occupazionale si calcola sul semestre (dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione). Nella fase di inizio il requisito occupazionale sarà autocertificato attraverso la piattaforma telematica. La legge vieta il ricorso al contratto di prestazioni occasionali, in alcuni casi:
- a) da parte delle imprese dell’edilizia e affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
- b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) in agricoltura, salvo quanto appresso.
Calcolo della forza lavoro
Sempre lo stesso messaggio Inps 2887 del 12 luglio chiarisce altri elementi onde sottoporre a verifica la legittimità del ricorso al lavoro occasionale in specie per il calcolo della forza lavoro dei datori di lavoro che, si ricorda, non debbono occupare più di 5 lavoratori a tempo indeterminato. Secondo l’Inps gli apprendisti non debbono essere conteggiati nella forza aziendale a tempo indeterminato; per individuare la forza lavoro mensile i lavoratori a tempo parziale vanno conteggiati in relazione alla durata della prestazione (con arrotondamento per eccesso o per difetto qualora il valore del primo decimale sia superiore o inferiore a 0,5; nell’individuare la forza lavoro del semestre di riferimento (dal terzo all’ottavo mese precedente la prestazione occasionale) non è previsto alcun arrotondamento.
Limiti per il settore agricolo
5 dipendenti
4 ore lavorative a prestazione
280 ore nell’anno
€ 2.500 totali
Leggi nella tabella i Minimali e compensi minimi