L’Inps con la circolare n.57 del 29 marzo 2016 ha fornito indicazioni operative anche ai datori di lavoro agricolo per usufruire dell’esonero contributivo, disciplinato dall’art. 1 comma 179 della L. n. 208/2015, previsto in modo differente per gli impiegati-dirigenti e per gli operai assunti a tempo indeterminato .
L’esonero contributivo consiste in una riduzione del 40% dell’importo contributivo a carico del datore di lavoro per un massimo di € 3.250 nell’anno e verrà riconosciuto considerando l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel calcolare il beneficio non dovranno essere considerati i premi e i contributi dovuti all’Inail. L’esonero contributivo non potrà essere cumulato con altri esoneri o riduzioni relative delle aliquote di finanziamento, per cui l’Inps ha sottolineato che questo beneficio non è cumulabile con le riduzioni contributive previste per chi opera nelle zone montane e svantaggiate.
Invece è possibile abbinare l’esonero con incentivi di natura economica come ad esempio: l’incentivo per l’assunzione di disabili, l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori iscritti alla Banca Dati dell’Inps, l’incentivo previsto per chi assume coloro che beneficiano della Naspi, l’incentivo previsto per garanzia giovani e quello previsto per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.
L’ammontare dell’incentivo
Le aziende agricole che assumono a tempo indeterminato impiegati e dirigenti e operai agricoli potranno usufruire dell’esonero contributivo nella misura riportata in tabella.
Per richiedere il beneficio contributivo il datore di lavoro agricolo dovrà inviare preventivamente un modulo telematico, denominato “BIEN – AGRI” per impiegati e dirigenti e “ASSUNZIONE OTI 2016” per gli operai, così composto:
- la prima sezione serve per richiedere la prenotazione delle somme riguardanti l’esonero contributivo. Entro tre giorni dall’invio della domanda l’Inps è tenuta a verificare che ci siano le risorse e, solo telematicamente, comunicherà al datore che l’importo richiesto per il lavoratore indicato nella domanda è stato prenotato;
- la seconda sezione deve essere compilata dall’azienda dopo aver proceduto all’assunzione a seguito della risposta positiva ricevuta riguardo la disponibilità delle somme. Il datore di lavoro entro quattordici giorni lavorativi dalla data in cui riceve la comunicazione positiva dall’Inps della prenotazione delle somme utili per accedere all’incentivo è tenuto a comunicare all’istituto, compilando questa sezione del modulo di domanda, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato. Nel caso in cui non dovesse essere rispettata tale tempistica, la prenotazione effettuata tramite la prima sezione sarà ritenuta inefficace.
L’Inps dopo aver effettuato i dovuti controlli....
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