Quanti sono i contribuenti che, in difficoltà, hanno chiesto di poter saldare i propri debiti con il fisco attraverso un piano rateale? E quante volte può accadere che il piano dei versamenti non venga rispettato perché le difficoltà persistono?
Il Dl. n. 113 dello scorso giugno, convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016, all’art. 13-bis stabilisce una possibilità da considerare. Il debitore tributario, il quale avesse richiesto e ottenuto il beneficio della dilazione con pagamento rateale, e che alla data del 1° luglio sia decaduto da tale beneficio (ovviamente per non aver versato alle scadenze quanto dovuto), può chiedere una nuova rateizzazione dell’importo, sino ad un massimo di 72 rate. Se però il piano rateale da cui il debitore è decaduto prevedeva un numero di rate superiore a 72, è possibile chiedere il rinnovo della rateazione per un numero di rate uguale a quello precedentemente concesso.
La norma precisa che all’atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il nuovo piano di rateazione non è richiesto che le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate.
La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 20 ottobre ad Equitalia. Da sottolineare che Equitalia conserva il diritto, fino a che l’interessato non ha presentata la domanda per la nuova rateazione, di attivare le procedure previste per il recupero del debito decaduto.
La norma ha stabilito che la possibilità di richiedere la nuova rateazione si applica anche ai casi di rateazioni decadute in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016 nelle ipotesi di definizione degli accertamenti con adesione (disciplinati dal Dlgs. n. 218/97), o di omessa impugnazione degli stessi.
…
Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 39/2016 L’Edicola di Terra e Vita