I depositi di olio di oliva devono essere assoggettati ai controlli e agli adempimenti di prevenzione incendi previsti ai sensi del punto 12 dell’allegato I del Dpr. n. 151/2011, come qualsiasi altro deposito di liquidi combustibili. La conferma ufficiale, che toglie quindi ogni dubbio interpretativo, è venuta attraverso la risposta del ministero dell’interno ad una specifica interrogazione dell’On. Massimiliano Bernini del Movimento 5 Stelle. Bernini chiedeva, in particolare, di conoscere se siano previste iniziative per l’emanazione di specifiche regole tecniche per gli impianti di stoccaggio degli olii di origine vegetale che tengano conto del loro ridotto rischio anticendio.
La risposta del ministero dell’Interno in Commissione agricoltura è stata fornita dal Sottosegretario Gianpiero Bocci che ha confermato che nessuna deroga in materia di prevenzione incendi può essere prevista per i depositi di olii vegetali. La risposta ha lasciato formalmente soddisfatto l’On. interrogante in quanto è stata fatta chiarezza sull’argomento senza dare più adito a dubbi interpretativi e attese inutili sull’emanazione di provvedimenti di deroga ed esclusione dei depositi di olio, ma lo ha lasciato deluso sotto il profilo operativo in quanto i frantoi, soprattutto di piccole dimensioni, vengono così caricati di ulteriori e gravosi oneri che accrescono i costi di produzione.....
Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 15/2016 L’Edicola di Terra e Vita