Esonero contributivo per giovani Cd e Iap

esonero
portrait of a farmer
Importante che si tratti di nuovi iscritti nel 2017, o nel 2016 se in zona montana. Dall'11 maggio è possibile inviare le domande all'Inps

L’Inps con la circolare n.85 dell’11 maggio 2017 ha reso note le istruzioni operative per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che hanno diritto a richiedere l’esonero contributivo previsto dall’art.1 commi 34 e 345 della L.232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017).

La domanda da inoltrare, solo telematicamente, all’Inps va inviata utilizzando i modelli recuperabili all’interno del “Cassetto previdenziale per autonomi agricoli” già a partire dall’11 maggio scorso, in quanto le sedi dell’istituto previdenziale non accetteranno domande presentate in forma cartacea.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, previsti dall’attuale normativa.

I SOGGETTI INTERESSATI DAL BENEFICIO  

Possono richiedere l’esonero contributivo i coltivatori diretti e gli Iap aventi una età inferiore a 40 anni e che abbiano avviato una nuova attività imprenditoriale nel settore agricolo, nell’arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017. Inoltre il beneficio può essere richiesto dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che hanno iniziato un'attività imprenditoriale agricola tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, in zone montane o svantaggiate. Questi soggetti per poter usufruire del beneficio non devono risultare essere stati già iscritti alla previdenza agricola, e successivamente cancellati nei dodici mesi precedenti a quelli dell’inizio della nuova attività per la quale si intende richiedere il beneficio. L’Inps precisa che per quanto attiene i coltivatori diretti il requisito della mancata iscrizione deve riferirsi solo al titolare del nucleo del Cd, ed inoltre per “nuova realtà imprenditoriale” si deve intendere quella ulteriore e diversa rispetto ad altre già esistenti. In pratica l’Inps verificherà che il nucleo del coltivatore diretto che richiede il beneficio non risulti essere costituito, anche con ruoli differenti, dagli stessi soggetti e non eserciti attività sugli stessi terreni di altro nucleo del coltivatore diretto già esistente. Invece gli imprenditori agricoli professionali che hanno una iscrizione provvisoria, potranno richiedere il beneficio salvo il successivo controllo per verificarne il possesso dei requisiti.

LE CONDIZIONI PER ACCEDERE

Per richiedere il beneficio occorrerà aver adempiuto agli obblighi contributivi, aver rispettato le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, aver rispettato gli obblighi di legge, aver rispettato gli accordi ed i contratti collettivi sottoscritti e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aver rispettato il limite del regime “de minimis” che per il settore della produzione  primaria dei prodotti agricoli è pari ad €15.000.  L’istituto ha chiarito che per quanto attiene gli aiuti “de minimis” l’istituto previdenziale riconoscerà il beneficio solo dopo aver verificato la disponibilità, nel limite del “de minimis”, dell’importo che può essere concesso come agevolazione.

L’IMPORTO DEL BENEFICIO

Il beneficio consiste nell’esonero del contributo da applicarsi nel seguente modo: esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività, 66% per ulteriori 12 mesi e 50% per altri 12 mesi. Per quanto attiene i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nel 2016 ed operanti in zone montane e svantaggiate, il beneficio potrà essere applicato a partire dal 1° gennaio 2017. L’esonero riguarda l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) ed il contributo addizionale, previsto dall’art.17 comma 1 della L.160/1975, che sia lo IAP che il Cd devono pagare per l’intero nucleo. Non rientrano nell’esonero sia il contributo di maternità che quello dovuto all’Inail dai soli coltivatori diretti. L’Inps ha chiarito che quanto ultimamente confermato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 2 maggio 2017 che qualora vi siano casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall’attuale normativa, dovrà essere applicata, l’agevolazione ritenuta più favorevole per il contribuente.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda per ottenere l’incentivo utilizzando uno dei due modelli telematici presenti nel Cassetto previdenziale per autonomi agricoli nella sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicaizone”:

  • Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017)
  • Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e Zm 2016).

L’Inps entro il giorno successivo all’invio della domanda, generalmente, verificherà il possesso dei requisiti per ottenere l’esonero contributivo attraverso i propri sistemi informatici comunicando se la domanda è stata ammessa o meno al beneficio indicando l’importo del beneficio spettante se l’esito è positivo. Nel caso in cui l’esito dovesse essere negativo dovrà essere comunicato il motivo del diniego, nel campo “esito” del modulo telematico presentato, spiegandone i motivi.

Le domande non perfezionate perché incomplete presentate dai Cd o Iap per le quali comunque c’è il codice azienda, verranno acquisite dall’Inps ma poste in uno stato di “sospese”. Quando verranno acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio verrà elaborata automaticamente sarà visualizzabile sul Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli, così come l’esito della stessa. Inoltre sarà inviata una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.lavoro

Esonero contributivo per giovani Cd e Iap - Ultima modifica: 2017-05-19T15:37:56+02:00 da Dulcinea Bignami

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome