Dal 1° gennaio è entrato in vigore, anche per
le agroenergie, il particolare meccanismo
Iva dell’inversione contabile (o “reverse charge”).
La legge di Stabilità ha esteso infatti tale
meccanismo a una nuova serie di operazioni
riguardanti i settori edile, della grande distribuzione,
e appunto, nel settore energetico
per le cessioni di gas e di energia elettrica (a
un soggetto passivo rivenditore stabilito nel
territorio dello Stato, la cui principale attività
sia la rivendita di energia).
La novità interessa quindi tutti i produttori di
energia elettrica, sia da fonte fotovoltaica che
da biomasse, che effettuano cessioni al Gse,
per le fatture emesse a partire dal 2015. L’applicazione
del reverse charge in questo caso
è prevista per un periodo di quattro anni dalla
data di entrata in vigore della norma.
Il meccanismo dell’inversione contabile trasferisce
gli obblighi di assolvimento dell’imposta
dal produttore cedente l’energia all’acquirente
(il Gse), in deroga al principio generale
secondo il quale il venditore della merce
emette fatture con l’Iva che poi versa all’Erario.
Il Gse, che riceve la fattura dall’agricoltore
produttore di energia senza applicazione
dell’Iva e con l’indicazione che si tratta di
un’operazione soggetta a inversione contabile, integra il documento stesso, con l’aliquota
e l’Iva, e lo annota sia nel registro delle vendite
che in quello degli acquisti (l’operazione
risulta così neutra ai fini della liquidazione Iva).
In pratica, il Gse paga solo l’imponibile all’agricoltore
produttore di energia. Si tratta
di un meccanismo diverso sia dalle operazioni
esenti sia dalle operazioni fuori campo Iva.
L’obiettivo del meccanismo del reverse charge
è quello di contrastare alcune forme di evasione
nell’ambito Iva, in particolare quella
realizzata con società che emettono fatture
e scompaiono senza versarla all’Erario, dando
la possibilità ad altre società di utilizzare il
corrispondente credito Iva.
Per il produttore di energia, l’inversione contabile
comporta un aspetto negativo dal punto
di vista finanziario della liquidità, perché incassa
meno (solo l’imponibile) e più facilmente
realizza un credito Iva, per la monetizzazione
del quale è necessaria un’apposita domanda
di rimborso.
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