L’Inps con la circolare n.77 del 10 maggio scorso ha fornito indicazioni operative riguardanti gli sgravi contributivi, disciplinati dall’articolo 6 del Dl.519/96, riferiti ai contratti di solidarietà considerando i decreti direttoriali recepiti dal ministero del Lavoro.
A seguito di accertamenti l’istituto previdenziale ha fornito istruzioni per il recupero degli sgravi contributivi riferiti agli importi che sono avanzati dallo stanziamento del 2014, oltre agli sgravi contributivi riferiti agli sgravi connessi al finanziamento previsto per il 2015.
Per quanto riguarda le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione, in primis l’Inps si è espressa con riferimento alla riduzione contributiva finanziata con importi stanziati per l’anno 2014.
Dopo che le aziende destinatarie del beneficio contributivo hanno effettuato le operazioni di conguaglio, considerando la contrazione dell’orario di lavoro dei contratti di solidarietà difensivi in misura inferiore rispetto a quello previsto sia dai contratti di solidarietà e riportato nelle domande di ammissione al beneficio, è stato rilevato che la misura autorizzata di sgravio autorizzata è risultata superiore rispetto all’importo effettivamente speso. Pertanto il Ministero ha stabilito i decreti con cui le aziende possono essere ammesse ad usufruire del beneficio, in base alle residue risorse stanziate per il 2014.
Le aziende autorizzate dal Ministero ad usufruire degli sgravi contributivi con le risorse previste per l’anno 2014 sono tenute ad esporre per il periodo autorizzato ad esporre il beneficio contributivo spettante valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> i seguenti elementi:
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