Al via i nuovi ammortizzatori

Le norme sono in vigore per imprese cooperative e loro consorzi. Nulla cambia per le imprese agricole tradizionali

Sulla base della legge delega n. 183/2014 il Governo, con il Dlgs. n. 148/2015, ha modificato complessivamente la normativa in materia di ammortizzatori sociali da applicarsi in costanza di rapporto di lavoro in particolare intervenendo, con importanti modificazioni, sulle regole che disciplinano il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).

Tali nuove norme si applicano, per quanto attiene l’agricoltura, unicamente alle imprese del carattere cooperativo (e loro consorzi) rientranti nell’ambito della L. n. 240/84; trattasi delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri e dei loro soci; tali cooperative (e loro consorzi) sono infatti assoggettate alle disposizioni del settore industriale in materia di CIGO e CIGS per i dipendenti a tempo indeterminato (art. 3, L. 240/84).

Per le aziende agricole “ordinarie” nulla per ora cambia. Le nuove norme sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie non si applicano infatti alle aziende del settore agricolo. Alle aziende agricole sono quindi ancora applicabili le norme speciali previste dall’art. 8 e ss. della L. n. 457/72 in materia di cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA).

Si ricorda che tali norme si applicano anche agli impiegati agricoli e ciò sulla base dell’art. 21, L. n. 223/91. Le imprese agricole tradizionali continuano ad usufruire per i propri operai e impiegati a tempo indeterminato della CISOA, al verificarsi degli eventi previsti (atmosferici, termine lavori ecc.).

In buona sintesi, le nuove regole, che si applicano dal 24 settembre 2015, determinano un nuovo sistema di tutele; dal 2016 rimangono in vigore i seguenti trattamenti:

a)Cassa integrazione Ordinaria 2016;

b) Cassa integrazione Straordinaria 2016;

c) Cassa integrazione in deroga, concedibile per un massimo di 3 mesi;

d) Mobilità in deroga per non più di 4 o 6 mesi;

e) NASPI, ASDI, assegno di ricollocazione e disoccupazione edile.

In prospettiva viene abolita la Cassa integrazione (e la mobilità) in deroga e ciò con effetto dalla fine del 2016.

Ad oggi due sono le circolari esplicative Inps (n. 197 del 2/12/2015) e del ministero del Lavoro (n. 24 del 5 ottobre 2015).

I fondi di solidarietà

Il Dlgs. n. 148/2015 disciplina oltre alla CIG e CIGS, la materia dei fondi di solidarietà bilaterali, i contratti di solidarietà (modificati con l’obiettivo di razionalizzare le diverse disposizioni in un unico impianto normativo), la Cassa integrazione in deroga che si prevedeva di abolire per il 2016 ma che in virtù della legge di Stabilità 2016 è stata rifinanziata con 250 milioni per un massimo concedibile di 3 mesi; la mobilità in deroga invece per effetto della nuova normativa in via di definizione, sarà concessa nel 2016 al massimo per 4 mesi non prorogabile, ai lavoratori che non hanno fruito di questo ammortizzatore per più di 36 mesi (6 mesi nelle aree svantaggiate).

Ricordiamo che la cassa in “deroga” si applica unicamente ai lavoratori dipendenti delle imprese e datori di lavoro che non hanno i requisiti per accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

La norma prevede varie regole generali:

-   la durata massima dell’intervento di integrazione salariale è fissata in 24 mesi in un quinquennio (è possibile arrivare a 36 mesi se si applicano anche i contratti di solidarietà):

 

Leggi l'articolo completo su Terra e Vita 49-50/2015 L’Edicola di Terra e Vita

Al via i nuovi ammortizzatori - Ultima modifica: 2015-12-15T17:19:05+01:00 da Sandra Osti

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