Il decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017 (e cioè il collegato fiscale alla legge di bilancio per l’anno 2018) è stato approvato dal Senato lo scorso 16 novembre, con varie modifiche, e quindi trasmesso alla Camera per l’approvazione definitiva, che sarà tale solo se la Camera non apporterà modifiche rispetto al testo approvato dal Senato. Tra le modifiche apportate dal Senato al testo originario, da segnalare anzitutto le disposizioni in materia di rottamazione dei carichi fiscali:
a) viene prorogato dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 il termine per il pagamento delle rate in cui può essere dilazionato il pagamento delle somme necessario per aderire alla definizione agevolata dei carichi pendenti (quelli riferiti al periodo 2000-2016, secondo quanto dettato dall’art. 6 del Dl. n. 193/2016), nonché da aprile a luglio quello per la rata da versare nel 2018;
b) nell’ambito della nuova rottamazione riferita ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, è di fatto prevista la riapertura dei termini per definire in via agevolata anche i carichi del periodo 2000-2016 che non siano stati oggetto della dichiarazione di volontà da parte del contribuente entro lo scorso 21 aprile. Il termine per l’adesione a questa rottamazione è fissato al 15 maggio 2018.
Dati fatture e liquidazioni
Il Senato ha introdotto nel decreto-legge alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto ex-spesometro. Va ricordato che il Dl. n. 193/2016, dal 1° gennaio 2017 ha abrogato la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (il cosiddetto “spesometro”) e introdotto due nuovi adempimenti telematici a cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
La trasmissione telematica trimestrale all’agenzia delle Entrate, a regime, va effettuata entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre; la comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre entro febbraio. È stato tuttavia stabilito che per il 1° anno di applicazione la trasmissione alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è su base semestrale: la comunicazione relativa al 1° semestre è stata il 16 settembre; per la comunicazione relativa al 2° semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.
Ovviamente, in caso di inadempienza sono previste sanzioni. Orbene, il Senato ha introdotto una disposizione secondo cui le sanzioni non si applicano se le comunicazioni dei dati riferiti al 1° semestre 2017 saranno effettuate entro il 28 febbraio 2018.
Il Senato ha inoltre previsto la possibilità, per i contribuenti, di scegliere la trasmissione dei dati a regime con cadenza non più trimestrale, ma semetrale.
Introdotta anche una norma riferita al contenuto della comunicazione, per cui i dati potranno essere limitati: alla p. Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Il contribuente potrà trasmettere il documento riepilogativo delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a € 300.
Agricoltori montani esonerati
Infine, il Senato ha voluto prevedere una disposizione che esonera dalla comunicazione dei dati i produttori agricoli siti in zone montane se in regime di esonero Iva (volume d’affari inferiore a € 7.000, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici).
Norma assai strana, questa, a nostro avviso. Perché tale esonero è già previsto dalla normativa vigente (art. 21 del Dl. n. 78/2010, art. 21, c.1 - come modificato dal Dl. n. 193/2016).
In ogni caso, il Senato ha certo perso un’occasione perché, almeno a chi scrive, risultano incomprensibili le ragioni per cui siano esclusi dall’obbligo di comunicazione i soli agricoltori esonerati Iva della montagna.