Da non dimenticare che il prossimo 16 dicembre scade il termine per versare il saldo di Imu e Tasi dovute per l’anno 2015, compresi i terreni agricoli (comunque esenti dalla Tasi, ovunque ubicati e da chiunque posseduti).
Per l’anno 2015 sono esenti dall’Imu i seguenti terreni agricoli, anche non coltivati, a prescindere dalla qualifica di chi li possiede e conduce:
1) ubicati nei Comuni classificati dall’Istat come “totalmente montani”;
2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A della L. n. 448/2001;
3) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina in base al Dm. 28/11/2014.
I terreni agricoli ubicati nei comuni classificati dall’Istat come “parzialmente montani”, sono invece esenti dall’Imu se:
- posseduti e condotti da Cd e Iap, iscritti nella previdenza agricola;
- posseduti da Cd e Iap iscritti alla previdenza agricola, e da questi concessi per la conduzione in comodato o in affitto ad altri Cd o Iap iscritti nella previdenza agricola.
Si ricorda che per i terreni soggetti a Imu nel 2015, se posseduti e condotti da Cd e Iap iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni considerati “montani e parzialmente montani” (circ. Finanze n. 9/93) e che non lo sono più a seguito della riclassificazione Istat, spetta una detrazione dall’imposta dovuta pari a 200 €/annui (per il calcolo vedi TV n° 24/2015).