Gli animali della specie bovina (e bufalina) qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono definitivamente esentati dall’obbligo di accompagnamento del passaporto previsto dal Reg. (Ce) n. 1760/2000. La novità è contenuta nel Collegato agricolo.
Una circolare del ministero della Salute dello scorso anno aveva già stabilito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2015, che non fosse più obbligatorio da parte dei servizi veterinari delle Asl rilasciare il documento di riconoscimento all’atto dell’iscrizione dei capi alla Banca dati nazionale, il c.d. passaporto.
Il passaporto veniva rilasciato per certificare la corretta iscrizione degli animali alla Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche e per garantire le relative informazioni anagrafiche, i dati dell’allevamento di nascita, i passaggi di proprietà e gli spostamenti. Poiché tali informazioni sono già contenute all’interno della stessa Banca dati non si registra più la necessità di procedere al rilascio del documento.
Le regole europee in materia d’identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina prevedeva la possibilità, per gli Stati membri che dispongono di una base di dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione europea come operativa, di rilasciare il passaporto unicamente per gli animali destinati a scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi.
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