I titoli Pac possono essere oggetto di pignoramento mobiliare nell’ambito di una procedura giudiziaria da parte di un creditore nei confronti di un debitore che sia assegnatario dei titoli stessi e ne abbia quindi la disponibilità, ma ciò può avvenire a precise condizioni. Una circolare Agea del 10 febbraio scorso ha indicato le modalità per procedere al pignoramento e i limiti dell’atto stesso richiamando allo scopo una recente sentenza del Tribunale di Roma emessa in un procedimento riguardate tale materia.
Registro provvisorio
Innanzi tutto si precisa che il pignoramento deve riguardare solo la disponibilità dei titoli da parte del debitore e che ciò risulti dal registro dei titoli Agea. Nell’atto di pignoramento deve essere indicato il numero identificativo del titolo che si intende pignorare, altrimenti l’Agea non iscrive l’atto giudiziario che ha disposto il pignoramento stesso.
Resta escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi atteso che Agea non è né custode né detentrice dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori. Peraltro, la stessa Agea non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla Pac che essa paga allorquando i titoli vengono utilizzati da coloro che hanno diritto a farlo. Infatti la giurisprudenza recente afferma che “in relazione al possesso dei titoli da parte di un debitore esecutato deve affermarsi l’inesistenza, in radice, di debiti dell’Agea ovvero di “cose altrui in suo possesso”.
Al momento i titoli sono stati iscritti nel registro a titolo provvisorio per cui potranno subire modifiche in quantità e valore al momento della definitiva assegnazione prevista entro aprile 2016. La circolare Agea precisa a tal proposito che per effetto dell’applicazione della normativa dell’Ue e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore. In tal caso, l’eventuale pignoramento eseguito continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero e al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell’intestatario e nulla può essere opposto in tal senso ad Agea se il pignoramento era stato disposto su titoli superiori in numero e/o in valore.
Qualora il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario dei titoli nulla può essere opposto in tal senso ad Agea che, nelle opportune sedi, rappresenterà l’improcedibilità dell’esecuzione, per il venir meno dell’oggetto del pignoramento.
Il pignoramento di titoli che sono stati dati in affitto è impossibile in quanto si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto dall’agricoltore e tale informazione è visibile a sistema, non possono essere oggetto di pignoramento essendo di proprietà di un terzo soggetto.
Possibile usare i titoli pignorati
La circolare fa chiarezza sulla differenza che esiste tra titolarità dei titoli e pagamenti degli aiuti conseguenti al loro utilizzo. Come noto, a differenza dei titoli Pac che possono essere oggetto di pignoramento, i contributi percepiti dall’agricoltore non possono essere pignorati. Pertanto, l’esecuzione del pignoramento di titoli, non è ostativo all’utilizzo dei titoli pignorati da parte dell’intestatario degli stessi nella propria domanda unica fino alla conclusione della procedura esecutiva.
La procedura di pignoramento può concludersi con un provvedimento giudiziario che dispone la vendita dei titoli con la procedura dell’asta diretta agli agricoltori attivi.