Le dichiarazioni vitivinicole tornano ad essere due distinte e cioè quella relativa alla raccolta e rivendicazione delle uve, l’altra riferita alla produzione di vini e mosti che secondo il Decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 devono essere presentate rispettivamente alla data del 15 novembre e del 15 dicembre di ogni anno.
Tuttavia, per la campagna 2016/2017, la suddivisione per date non verrà applicata, ed entrambe le dichiarazioni, sia i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve che i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti, potranno essere compilate entro la data del 15 dicembre prossimo.
Un decreto ministeriale e una circolare dell’Agea hanno infatti stabilito questa deroga valida solo il 2016 e quindi la nuova norma della doppia dichiarazione partirà solo con la campagna 2017/2018.
La circolare dell’Agea, nel confermare la deroga, ricorda che a regime, secondo il Decreto ministeriale sono state previste 2 date distinte per la compilazione dei quadri della domanda: quindi dal 2017 entro il 15 novembre dovranno essere compilati i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve, mentre entro il 15 dicembre dovranno essere compilati i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti; è comunque prevista la possibilità di compilare tutti i quadri della dichiarazione in un’unica data, entro il 15 novembre, per quei produttori che si trovano nelle condizioni di poterlo fare, salvo poi rettificare i quadri della produzione entro il 15 dicembre.
Dichiarazione vendemmiale
Sempre nella circolare dell’Agea viene precisato che i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione vendemmiale sono:
a) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
b) produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
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