L’adempimento, tuttora previsto dalla legge, di denunciare entro l’anno successivo le variazioni colturali che hanno riguardato i terreni non riguarda, come meglio spiegato nel seguito, i soggetti che presentano la Dichiarazione unica agli organismi pagatori Pac.
Poiché questi soggetti sono la gran parte, si tende a dimenticare questo obbligo, che invece continua a riguardare un numero significativo di terreni non denunciati ai fini della Pac (si stima si tratti del 15-20% del totale).
La denuncia delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione dei redditi dei terreni, dovute a modificazioni colturali effettuate nel 2015, come disposto dall’art. 30 del Dpr. 917/86, da presentarsi all’agenzia delle Entrate, quest’anno cade lunedì 1° febbraio, poiché il 31 gennaio è domenica.
La denuncia può essere presentata in forma cartacea, mediante il noto modello 26, oppure informatizzata, utilizzando la procedura informatica denominata “Docte 2.0”.
Se si tratta di una variazione in aumento, il maggior reddito dominicale ed agrario dovrà essere dichiarato dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito. Per esempio, se si presenta entro il prossimo 1° febbraio una variazione di coltura in aumento effettuata nell’anno 2015, il maggior reddito non avrà efficacia per l’anno 2015 stesso, ma solo a partire dal periodo d’imposta successivo, e cioè dal 2016 (denuncia dei redditi da presentarsi nel 2017).
L’omessa denuncia entro il termine fissato dalla legge delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, sono sanzionate con una pena pecuniaria da € 258,23 a € 2.065,68 (Dlgs. 471/97, art. 3).
Se invece si tratta di variazione in diminuzione:
- il minor reddito può essere fatto valere già dal periodo d’imposta stesso in cui si è verificata la variazione di coltura che ha determinato la diminuzione del reddito, a condizione che si sia rispettato il termine per la denuncia. Esempio: variazione di coltura effettuata nel 2015; se la denuncia di variazione verrà effettuata entro il 1° febbraio 2016, il minor reddito può esser fatto valere già per il periodo d’imposta 2015 (denuncia dei redditi da presentarsi quest’anno);
- se invece la denuncia viene effettuata fuori termine, il minor reddito potrà essere fatto valere solo dal periodo d’imposta in cui è stata effettuata la denuncia. Quindi se la variazione viene presentata dopo il 1° febbraio 2016, il minor reddito potrà essere fatto valere solo dal periodo d’imposta 2016 (denuncia dei redditi da presentarsi nel 2017): questo “slittamento” del minor reddito costituisce la “sanzione” per la mancata denuncia entro il termine delle variazioni in diminuzione.
E chi sono gli esonerati?
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