La cosiddetta Iuc (Imposta unica comunale), introdotta dal 2014, diversamente da quanto annunciato dal Governo, non viene abolita con il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016. E tuttavia, subisce un’importante “sforbiciata” a favore di un gran numero di contribuenti, poiché viene prevista l’abolizione della Tasi sugli immobili ad uso abitativo utilizzati come prima casa, escluse le categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
La Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Quanto agli immobili ad uso abitativo, resta confermata l’esenzione dall’Imu sulle cosiddette “abitazioni principali” e relative pertinenze, esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9.
Orbene, come detto, il disegno di Legge di Stabilità 2016, ora all’esame delle commissioni del Senato, prevede l’abolizione della Tasi per le “unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare”. Con la precisazione per cui “Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.
L’esclusione dalla Tasi sarebbe quindi addirittura più ampia di quella prevista per l’Imu: non riguarderebbe solo la prima casa utilizzata come tale direttamente dal possessore, ma anche le abitazioni utilizzate come prima casa da soggetti diversi, ad es. dagli inquilini.
In tal caso, tuttavia, secondo il disegno di legge, l’esenzione dalla Tasi riguarderebbe solo l’inquilino o, comunque, solo l’utilizzatore, mentre il possessore dell’immobile rimarrebbe soggetto al tributo.
Fabbricati rurali
I fabbricati rurali ad uso abitativo sono soggetti all’Imu e alla Tasi secondo le regole ordinarie. Quindi, nel caso costituiscano l’abitazione principale sono esclusi dall’Imu, pertinenze comprese (al massimo una per tipo C2, C6 e C7), a meno che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso e simili) e, se il Parlamento confermerà il disegno di legge governativo, saranno escluse anche dalla Tasi.
Sui fabbricati rurali strumentali (sono solo quelli indicati all’art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/93) l’Imu non è dovuta, mentre sono soggetti alla Tasi sulla base dell’aliquota stabilita dal comune che non può comunque essere superiore all’1 per mille.