L’Inps con la circolare n. 149 del 12 agosto scorso ha fornito chiarimenti sulle novità apportate dal Dlgs. n.81/2015 (cd. Jobs Act) riguardo l’applicazione del contratto di prestazione occasionale di tipo accessorio retribuito tramite i voucher.
L’uso dei voucher è possibile in tutti i settori produttivi e nel comparto agricolo nei seguenti casi:
- attività di natura occasionale di carattere stagionale svolte da pensionati e da giovani con età inferiore a venticinque anni, purchè questi ultimi iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado. Il loro impiego dovrà avvenire compatibilmente con gli impegni scolastici, oppure se iscritti ad un ciclo di studi universitario in qualunque periodo dell’anno;
- attività agricole svolte nei confronti di soggetti con fatturato inferiore a € 7.000 (individuati dall’art. 34 co.6 del Dpr. n.633/72), purchè i lavoratori non risultino iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dell’anno precedente.
Limiti alle prestazioni
Il valore nominale del buono orario è € 10 e nel settore agricolo deve essere pari all’importo stabilito per retribuzione oraria delle prestazioni lavorative svolte da lavoratori subordinati definite dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Considerando che spesso le aziende agricole applicano il contratto provinciale di secondo livello, si deduce che il valore del voucher rischia di variare a seconda della contrattazione provinciale applicata dal datore di lavoro agricolo.
Ciascun lavoratore comunque potrà svolgere prestazioni di lavoro accessorio, con riferimento alla totalità dei committenti, per compensi non superiori a € 7.000 netti (lordi € 9.333) nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Leggi l'articolo completo di Giulio D'Imperio e Massimo Mazzanti su Terra e Vita 36/2015 L’Edicola di Terra e Vita