Domanda
Ho 35 anni e ho un azienda di circa 45 ettari di seminativi dal 2011. Ho comprato quest’anno 20 ha a seminativo e 20 ha a pascolo ad un asta giudiziaria.
I nuovi 40 ha, sotto sequestro dal 2000, non hanno titoli e non sono stati interessati da titoli dalla nuova riforma. Posso utilizzare la fattispecie F o qualche altra fattispecie per avere i titoli dalla riserva nazionale? Le UBA necessarie per poter avere i titoli, sui pascoli, devono essere possedute tutte al 15 maggio 2017 o anche solo una parte entro il 15 maggio, e il resto (magari con qualche UBA in più) per esempio a settembre?
Risposta
In merito alla prima domanda, il lettore chiede se può utilizzare la fattispecie F o qualche altra fattispecie per avere i titoli dalla riserva nazionale, visto che ha comprato 40 ettari di superficie ammissibile, senza titoli.
Il lettore non rientra nella fattispecie F della riserva nazionale, la quale prevede l’assegnazione di titoli in caso di “… di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità…”. La fattispecie F “… fa riferimento alle decisioni giudiziarie o ai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell’attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l’attribuzione dei titoli” (Circolare Agea n. ACIU.2015.275 del 3.06.2015). Non è il nostro caso.
Il lettore non rientra neanche nella fattispecie A “giovani agricoltori”, in quanto manca il requisito dell’insediamento da “non oltre i 5 anni precedenti”.
Il lettore non rientra neanche nella fattispecie B “nuovi agricoltori”, in quanto manca il requisito della presentazione della domanda “non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l’attività agricola”.
Il lettore potrebbe rientrare nella fattispecie C “zone montane” o fattispecie D “aree svantaggiate”, ma sono due fattispecie non prioritarie per cui non c’è certezza dell’assegnazione dei titoli.
In merito alla seconda domanda, il lettore chiede se le UBA necessarie per l’ammissibilità dei pascoli devono essere possedute entro il 15 maggio 2017.
Il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 stabilisce che il pascolamento è soddisfatto quando il pascolo è applicato:
- con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;
- la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda.
La densità minima di 0,2 UBA per ettaro è riferita ad un anno di pascolamento; se il requisito del pascolamento avviene nel periodo minimo di 60 giorni, la densità zootecnica diventa 1,2 UBA/ha. Per diversi periodi di pascolamento, va fatta l’opportuna proporzione.
Alcune Regioni hanno derogato il carico minimo di bestiame stabilito a livello nazionale, al fine di tener conto delle specificità territoriali; quindi bisogna informarsi su eventuali deroghe regionali.
Le UBA devono corrispondere ad animali individuati al pascolo, nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.
La Circolare Agea n. ACIU.2015.269 del 23.12.2015 prevede che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno; nel caso del lettore è necessario che il codice di stalla sia attivo al 15 maggio 2017.
Il carico UBA/ha necessario per la verifica dell’ammissibilità dei pascoli è calcolato da Agea rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall’Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate. Quindi, gli animali possono essere posseduti anche dopo il 15 maggio 2017, purché la consistenza media annuale rispetti la densità minima annua è di 0,2 UBA per ettaro.