Come calcolare i titoli provvisori

titoli provvisori
Ogni azienda dovrà ora verificare l'esattezza dei valori comunicati da Agea

Il 5 ottobre 2015, Agea ha comunicato il portafoglio provvisorio dei titoli 2015-2020. A due anni dall’approvazione della nuova Pac, finalmente, gli agricoltori possono prendere visione del numero e del valore dei titoli fino al 2020. Si possono rilevare tramite il portare SIAN (www.sian.it), inserendo il proprio codice fiscale o Partita Iva (v. box).
A seguito del calcolo dei titoli provvisori, gli Organismi pagatori provvederanno al pagamento dell’anticipo, a partire dal 2 novembre fino al 30 novembre 2015 (tab. 1). L’anticipo sarà erogato solamente alle domande che non presentano anomalie. Il saldo dei pagamenti (o l’intero pagamento per gli agricoltori non hanno ricevuto l’anticipo) dovrà avvenire tra il 1° dicembre 2015 e il 30 giugno 2016.

 

L’attribuzione dei titoli provvisori e definitivi

I titoli provvisori sono stati attribuiti:

-   sulla base delle superfici dichiarate in domanda unica 2015, ivi incluse quelle per le quali non risulta ad oggi dichiarato alcun criterio di mantenimento;

-   in favore di tutti i titolari di domanda unica indipendentemente dal possesso del requisito di agricoltore in attività;

-   al lordo delle eventuali decurtazioni dovute all’applicazione del “guadagno insperato”.

L’attribuzione dei titoli è ancora carente di una serie di calcoli e verifiche, ad esempio la verifica dell’agricoltore attivo e il calcolo delle decurtazione per il “guadagno insperato”.

I titoli calcolati e assegnati il 5 ottobre 2015 sono provvisori, in quanto possono essere soggetti a variazione nel numero e/o nel valore, all’esito dei controlli previsti dalla normativa regolamentare e nazionale.

I titoli definitivi, con il numero e l’importo esatto del loro valore, saranno comunicati da Agea solamente al termine delle procedure di calcolo e di controllo di tutte le domande. Il termine ultimo per la comunicazione dei titoli definitivi è il 1° aprile 2016 (art. 18, Reg. 639/2014).

Il valore dei titoli

Un altro aspetto molto importante da tener presente è che il valore dei titoli nella Pac 2015-2020 è molto diverso da quello della Pac precedente, per due ragioni:

-   i titoli riguardano solo il pagamento di base, pari al 58% del massimale nazionale (tab. 2);

-   il valore dei titoli cambierà in tutti gli anni dal 2015 al 2020 per effetto del meccanismo della convergenza.

Il valore dei titoli sarà considerevolmente inferiore a quelli posseduti in precedenza, ma bisogna tener conto che, oltre ai titoli del pagamento di base, l’agricoltore percepirà:

-   il pagamento greening, pari al 50,16% del pagamento di base;

-   il pagamento per i giovani agricoltori, pari al 25% del pagamento di base, per i primi 90 ettari;

-   il pagamento accoppiato.

L’agricoltore che vuole comprendere e controllare il valore dei titoli provvisori deve prendere consapevolezza del cosiddetto “modello irlandese”, che si basa su tre concetti chiave: VUN, VUI e convergenza.

VUN

Il VUN (Valore Unitario Nazionale) rappresenta una sorta di media nazionale del pagamento di base a cui i titoli devono gradualmente convergere. Per la determinazione del VUN è necessario prendere in considerazione i massimali nazionali indicati nel Reg. 1307/2013, riportati in tab. 2.

Il valore unitario nazionale (VUN) è calcolato applicando la seguente formula:

VUN = (X / Y) * (P / R) = 200,35 euro

X = massimale nazionale del regime di pagamento di base per l’anno 2015 al netto della riserva nazionale ( B + C – G = 2.274.771.857);

Y = massimale nazionale per il 2015 (A = 3.902.039.000);

P = massimale nazionale nel 2019 (A = 3.704.337.000)

R = numero di titoli all’aiuto assegnati dallo Stato membro nel 2015 (esclusi quelli della riserva nazionale) = superficie ammissibile 2015 relativa ai produttori oggetto del calcolo = 10.778.000 ettari.

Sulla base dei calcoli provvisori di Agea, il VUN assume un valore di 200,35 euro.

 

VUI

Il valore dei titoli dipende dal VUI (Valore Unitario Iniziale), calcolato per ogni singolo agricoltore.

Il VUI è determinato dal rapporto fra l’importo dei pagamenti diretti percepiti nel 2014 dall’agricoltore e le superfici ammissibili 2015 con l’applicazione di una percentuale fissa calcolata dividendo il massimale nazionale del pagamento di base 2015 per l’importo totale dei pagamenti 2014, secondo la seguente formula:

VUI = (A / B) * (x / y)

A = importo storico di riferimento dell’agricoltore nell’anno 2014;

B = numero di titoli assegnati (= numero ettari ammissibili) all’agricoltore nel 2015 (esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale 2015);

x = massimale nazionale del regime di pagamento di base per l’anno 2015 al netto della riserva nazionale ( B + C – G = 2.274.771.857);

y = totale pagamenti diretti 2014 (comprensivo dei pagamenti art.68).

 

Convergenza

Il valore effettivo dei titoli per ognuno dei sei anni di applicazione della Pac 2015-2020 è calcolato tenendo conto del principio della convergenza, in base al quale entro il 2019 tutti i titoli si devono avvicinare al valore unitario uniforme (flat rate): infatti, l’Italia ha scelto di applicare il criterio di convergenza parziale sulla base del “modello irlandese”.

Per ottenere questo risultato si rende necessario aumentare o diminuire il VUI dei titoli dei singoli agricoltori secondo le seguenti regole della convergenza:

-   nel caso in cui il VUI sia inferiore al 90% del VUN, i titoli subiranno un aumento pari ad un terzo della differenza tra il 90% del VUN e il VUI;

-
nel caso in cui il VUI sia maggiore del VUN, i titoli saranno ridotti fino ad un massimo del 30% del VUI;

-   entro l’anno 2019, nessun titolo dovrà avere un valore inferiore al 60% del VUN, salvo il caso in cui il fabbisogno di incremento totale sia maggiore della quota derivante dalla somma del decremento (punto precedente): in questo caso occorrerà considerare una percentuale di riferimento inferiore al 60%.

 

I sei casi di convergenza

I criteri della convergenza del “modello irlandese” generano sei casistiche di calcolo dei titoli.

CASO 1 - VUI inferiore al 90% del VUN.

Riguarda l’agricoltore Mario Rossi, in cui il VUI<90% del VUN; in tal caso il valore dei titoli aumenta di un terzo della differenza tra il VUI e il 90% del VUN (tab. 3, quadro 1).

CASO 2 - Valore al 2019 inferiore al 60% del VUN.

Riguarda l’agricoltore Carlo Bianchi, in cui il VUI<60% del VUN; in tal caso il valore dei titoli aumenta fino al 60% del VUN (tab. 3, quadro 2).

CASO 3 - VUI maggiore del VUN di meno del 30% del VUI.

Riguarda l’agricoltore Giuseppe Verdi, in cui il VUI>VUN meno del 30%; nel 2019 il valore dei titoli diminuisce meno del 30% del VUI e scende fino al VUN (200,35 euro/ha); tale agricoltore non può perdere il 30%, altrimenti scenderebbe sotto il VUN. Infatti nell’esempio (tab. 3, quadro 3), il valore dei pagamenti diretti diminuisce di circa il 10%.

CASO 4 - VUI maggiore più del 30% del VUN.

Riguarda l’agricoltore Luciano Andreini, il cui valore dei titoli diminuisce del 30% del VUI (tab. 3, quadro 4). Questo caso riguarda tutti gli agricoltori che hanno titoli di valore elevato, che derivano principalmente dai seguenti settori: zootecnia intensiva da carne e da latte, tabacco, olivicoltura, riso, barbabietola, pomodoro da industria, foraggi essiccati, agrumi.

CASO 5 - Produttore senza importo pagato 2014.

Riguarda l’agricoltore Lucia Alpi, che non aveva ricevuto pagamenti nel 2014; riceverà i titoli nel 2015 che aumentano fino al 60% del VUI, pari a 120,21 euro = 60% di 200,35 euro (tab. 3, quadro 5).

CASO 6 – VUI compreso tra il 90% del VUN e il VUN.

Riguarda l’agricoltore Guido Veri, in cui il VUI è compreso tra 90% e 100% del VUN; in tal caso il valore dei titoli non subisce nessuna variazione ovvero i titoli mantengono lo stesso valore del VUI (tab. 3, quadro 6).

 

La logica del “modello irlandese”

L’obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori attivi e di avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un pagamento per ettaro più uniforme, ma questo obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti, lasciando molta delusione negli agricoltori senza diritti o con diritti di valore basso.

 

Cosa deve fare l’agricoltore?

La pubblicazione dei titoli provvisori da parte di Agea impone la verifica della correttezza dei calcoli da parte dell’agricoltore. Il controllo deve riguardare almeno quattro punti:

-   l’importo di riferimento 2014: è il dato più importante, perché da esso dipende il valore dei titoli 2015-2020;

-   la superficie ammissibile 2015;

-   il calcolo dei titoli 2015-2020;

-   la presenza di anomalie.

L’agricoltore, con l’assistenza del CAA, deve prestare attenzione a questa fase di assegnazione dei titoli, visto che è in gioco il sostegno di ben sei anni.

 

Leggi l'articolo completo di tabelle su Terra e Vita 44/2015 L’Edicola di Terra e Vita

 

Come calcolare i titoli provvisori - Ultima modifica: 2015-11-04T10:00:35+01:00 da Sandra Osti

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