Il carico minimo di bestiame può variare territorialmente

zootecnia
Ammissibilità dei pascoli

Domanda

Dopo la proroga della scadenza della Domanda Unica al 15 giugno scorso chiedo, in merito alla detenzione delle superfici ammissibili al 15 maggio, perché non si fa riferimento a che data gli animali devono essere presenti in banca dati nazionale (BDN)?

Risposta

La presenza degli animali in Banca Dati Nazionale (BDN) può avere una duplice finalità:

- per l’ammissibilità delle superfici a pascolo;

- per l’accesso ai pagamenti accoppiati per la zootecnia.

Ammissibilità dei pascoli

Il Dm. n. 1420/2015 stabilisce che il pascolamento è soddisfatto quando il pascolo è applicato:

- con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;

- la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all’anno di presentazione della domanda.

La densità minima di 0,2 UBA per ettaro è riferita ad un anno di pascolamento; se il requisito del pascolamento avviene nel periodo minimo di 60 giorni, la densità zootecnica diventa 1,2 UBA/ha. Per diversi periodi di pascolamento, va fatta l’opportuna proporzione.

Alcune Regioni hanno derogato il carico minimo di bestiame stabilito a livello nazionale, al fine di tener conto delle specificità territoriali; quindi bisogna informarsi su eventuali deroghe regionali.

Le UBA devono corrispondere ad animali individuati al pascolo, nell’ambito della BDN, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente.

La Circolare Agea n. ACIU.2015.269 del 23.12.2015 prevede che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno; quindi è necessario che il codice di stalla sia attivo al 15 maggio 2017. Il carico UBA/ha necessario per la verifica dell’ammissibilità dei pascoli è calcolato da Agea rapportando la consistenza media annuale dei capi, desunta BDN, alle superfici dichiarate come pascolate. Quindi, mentre il codice di stalla deve essere attivo al 15 maggio 2017, gli animali possono essere posseduti anche dopo il 15 maggio 2017, purché la consistenza media annuale rispetti la densità minima annua è di 0,2 UBA per ettaro.

Pagamenti accoppiati

Il Dm. n. 6513/2014 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce, quale obbligo generale per i pagamenti accoppiati dei bovini da carne e da latte, che i capi siano identificati e registrati in BDN. La data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Tuttavia, occorre distinguere tra identificazione (intesa quale prima registrazione in BDN) e registrazione (delle successive movimentazioni).

Al riguardo, la tempistica prevista dalla legislazione nazionale per l’identificazione dei capi è di 20 giorni e la registrazione del capo nella BDN è di 7 giorni; ai fini dell’ammissibilità del pagamento accoppiato del capo, gli anzidetti adempimenti si considerano correttamente eseguiti se intervengono nel termine massimo di 27 giorni dalla nascita del capo. A tale tempistica si aggiungono ulteriori 5 giorni lavorativi qualora l’allevatore si avvalga di un soggetto delegato per eseguire la registrazione del capo in BDN.

Per le registrazioni delle movimentazioni devono essere rispettati i termini previsti dal Dm. n. 5145/2015 e dalla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.420 del 28/9/2015: le movimentazioni possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre dell’anno di domanda, fermo restando che, per poter accedere al premio, il vitello deve essere correttamente identificato e registrato in BDN nei termini previsti dalla normativa e che tale adempimento richiede, in ogni caso, la preventiva corretta registrazione della movimentazione della madre.

 

Leggi la risposta di Angelo Frascarelli su Terra e Vita 22/2017 L’Edicola di Terra e Vita

Il carico minimo di bestiame può variare territorialmente - Ultima modifica: 2017-07-06T14:57:57+02:00 da Barbara Gamberini

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